Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19 luglio 2013: si richiama l’attenzione sul fatto che la legge prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza. Infatti, l’inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa (art. 46 del D.Lgs. n.33 del 2013), nonché l’applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento (art. 47 D.Lgs. n. 33 del 2013) e mancato trasferimento di risorse a favore di enti e organismi (art. 22 e 28 D.Lgs. n. 33 del 2013).

Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e quindi, non solo il responsabile della trasparenza per le sue attribuzioni specifiche, ma anche i dirigenti e gli organi politici che debbono fornire i dati per realizzare la pubblicazione.

Oltre alle sanzioni a carico dei soggetti, sono previste anche sanzioni sull’atto, che bloccano l’efficacia del provvedimento (art. 15 comma 2, e 26, comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013).

Art.15 Il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.
Art.22 Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione è vietata l’erogazione in favore degli enti di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti da erogare a fronte di obbligazioni contrattuali.
Art.26 La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art.28 La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno.
Art.39 c.3 La pubblicità degli atti è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.
Art.41 Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all’accreditamento delle strutture sanitarie. (Trasparenza del servizio sanitario nazionale).
Art.47 La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.