Negli ultimi anni, il principio della trasparenza è stato inserito in numerosi provvedimenti normativi. Il D.Lgs.33/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 in attuazione della delega conferita al Governo dall’art.1, comma 35, Legge 190/2012, completa e riordina la complessa normativa in questi principali punti:

  1. Pubblicità. Viene istituito l’obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche
  2. Trasparenza. Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale di dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovendo la loro partecipazione all’attività amministrativa, e di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’ utilizzo delle risorse con la pubblicazione dei dati su siti istituzionali
  3. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per favorire un’efficace conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici dovranno essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali
  4. Totale accessibilità. Si stabilisce il principio della totale accessibilità di dati e documenti. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente
  5. Accesso civico. Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto, hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA adempiano agli obblighi di pubblicazione di atti, documenti e informazioni
  6. Qualità e chiarezza delle informazioni. Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri; devono inoltre essere aggiornati costantemente e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di alcun copyright e/o brevetto)
  7. Obbligo di durata delle pubblicazioni. Si stabilisce la durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente)
  8. Amministrazione trasparente. Si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare una sezione apposita denominata “Amministrazione trasparente” nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento
  9. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. E’ previsto il coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione in cui devono essere indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.
  10. Pubblicazione dei curricula, stipendi e incarichi del personale dirigenziale. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA. Viene, inoltre, prevista l’impossibilità di liquidare gli stipendi quando l’incarico conferito non sia stato regolarmente pubblicato online sul sito dell’amministrazione