Negli ultimi anni, il principio della trasparenza è stato inserito in numerosi provvedimenti normativi. Il D.Lgs.33/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 in attuazione della delega conferita al Governo dall’art.1, comma 35, Legge 190/2012, completa e riordina la complessa normativa in questi principali punti:
- Pubblicità. Viene istituito l’obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche
- Trasparenza. Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale di dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovendo la loro partecipazione all’attività amministrativa, e di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’ utilizzo delle risorse con la pubblicazione dei dati su siti istituzionali
- Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per favorire un’efficace conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici dovranno essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali
- Totale accessibilità. Si stabilisce il principio della totale accessibilità di dati e documenti. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente
- Accesso civico. Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto, hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA adempiano agli obblighi di pubblicazione di atti, documenti e informazioni
- Qualità e chiarezza delle informazioni. Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri; devono inoltre essere aggiornati costantemente e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di alcun copyright e/o brevetto)
- Obbligo di durata delle pubblicazioni. Si stabilisce la durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente)
- Amministrazione trasparente. Si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare una sezione apposita denominata “Amministrazione trasparente” nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento
- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. E’ previsto il coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione in cui devono essere indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.
- Pubblicazione dei curricula, stipendi e incarichi del personale dirigenziale. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA. Viene, inoltre, prevista l’impossibilità di liquidare gli stipendi quando l’incarico conferito non sia stato regolarmente pubblicato online sul sito dell’amministrazione