Società in controllo pubblico: il ruolo del RPCT
05 Dicembre 2017Società in controllo pubblico: il ruolo del RPCT - Linee guida ANAC - Parte II
Abbiamo già sottolineato, nel precedente articolo sulle società in controllo pubblico, il ruolo centrale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che, in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza, ha il compito di elaborare le misure di prevenzione della corruzione.
Come previsto all\'art.1, comma 7, della l.190/2012 (modificata dal d.lgs. 97/2016), il legislatore ritiene che i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza debbano coesistere in un\'unica figura, a sottolineare lo stretto legame tra le due attività. Qualora ci siano delle obiettive difficoltà organizzative nel fare ciò, è possibile mantenere distinte le due figure di RPC e di RT, ma in questo caso è necessario che la società dia espressa motivazione di tale decisione nei provvedimenti di nomina dei due soggetti e che, ad ogni modo, garantisca la loro collaborazione.
Dal momento che l’elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione, ANAC ritiene che il ruolo di RPCT debba essere affidato ad un dirigente della società che abbia dimostrato salda integrità, dopo aver considerato la possibile esistenza di cause di conflitto di interessi, e cercando, possibilmente, di evitare un responsabile di una delle aree a rischio corruzione.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare tali indicazioni, perché la società è priva o scarsamente provvista di dirigenti, il ruolo di RPCT può essere attribuito ad un profilo non dirigenziale che abbia comunque competenze adeguate e sul quale il consiglio di amministrazione (o l\'amministratore) eserciterà una funzione di vigilanza stringente e periodica.
Nell\'atto di conferimento dell\'incarico vanno specificati funzioni e poteri dell\'RPCT, nonché le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi connessi.
Il nuovo art.1, comma 8-bis della l. 190/2012, attribuisce agli OIV (non presenti nelle società in controllo pubblico) le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. L\'Autorità ritiene che l\'organo interno più idoneo a svolgere tali funzioni (quale struttura analoga all\'OIV) sia l\'Organismo di Vigilanza, di cui abbiamo sottolineato la stretta collaborazione in apertura dell\'articolo, ferma restando la possibilità di individuarlo in altri organi già deputati ai controlli (Collegio sindacale, Ufficio di Internal Audit, ecc.). I riferimenti dell\'organo designato devono poi essere chiaramente indicate nella sezione “Società Trasparente” del sito web della società.
Dati i rapporti tra RPCT e OdV, ANAC ritiene che il primo non possa essere scelto tra i componenti del secondo, ad eccezione dei RPCT già nominati all’interno degli OdV, per i quali tale indicazione non trova applicazione fino alla scadenza del mandato.