Obbligo di pubblicazione dei dati sugli incentivi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche

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Con il parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità il 23 luglio 2025ANAC è tornata a occuparsi del tema della pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale delle amministrazioni pubbliche, dopo che con delibera del 10 marzo 2025, il Garante per la protezione dei dati personali, è intervenuto su una richiesta di accesso civico generalizzato. La richiesta riguardava documenti relativi all’approvazione delle modalità di ricognizione e alle schede utilizzate per calcolare e liquidare le quote spettanti nella distribuzione degli incentivi previsti per le funzioni tecniche.

Il Garante ha evidenziato che la documentazione sugli incentivi contiene informazioni delicate: riguarda infatti attività lavorative specifiche e dettagli retributivi. La diffusione indiscriminata di questi dati rischierebbe di rendere conoscibile la situazione economica e patrimoniale dei dipendenti, con un’esposizione ingiustificata e sproporzionata.
Il Garante ha quindi precisato che l’accesso civico generalizzato deve sempre rispettare le tutele previste dal regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. In particolare, il rischio di lesione della riservatezza si concretizza quando i soggetti interessati non rientrano tra quelli per i quali la legge prevede obblighi di trasparenza (come organi di vertice, dirigenti, consulenti o collaboratori, ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013).
Di conseguenza, in mancanza di una norma specifica, non esiste un obbligo generalizzato di pubblicare tutta la documentazione legata agli incentivi.

L’unica base giuridica resta l’art. 18, che richiede esclusivamente la pubblicazione dei dati essenziali sugli incarichi (durata e compenso), ma non impone di rendere pubbliche determine di liquidazione, ripartizione o schede dettagliate sugli incentivi.

L’ANAC, quindi, su questo punto richiama la propria delibera n. 1047 del 2020, dove l’Autorità, aveva chiarito che tali dati rientrano tra quelli da rendere pubblici, in applicazione dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013.

In concreto, le amministrazioni devono inserirli nella sezione “Amministrazione trasparente”, e più precisamente nella sotto-sezione “Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”. Per ciascun dipendente – dirigenti e non – occorre indicare l’oggetto dell’incarico, la durata e il relativo compenso.

Va quindi specificato che l’art. 18 non richiede la pubblicazione degli atti amministrativi in sé, come ad esempio le determine dirigenziali. Questi documenti non rientrano infatti negli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma. Tuttavia, i dati necessari a rispettare la trasparenza possono essere estratti proprio da tali determine, in particolare da quelle con cui vengono liquidati gli incentivi tecnici, come già chiarito anche dal MIT con il parere n. 3041.

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