Nuove modalità di pubblicazione per gli incarichi legali

20 Febbraio 2025

Con l'ultimo aggiornamento delle FAQ ANAC dedicate agli obblighi di pubblicazione ex art. 15 D.Lgs. 33/2013, l'Autorità rivede le modalità di pubblicazione relative l'affidamento di incarichi e servizi di assistenza legale:

 
19. Qual è il regime di trasparenza da assicurare per l'affidamento di incarichi e servizi aventi ad oggetto l'assistenza legale dell'ente?

Se ad un avvocato, anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è affidata la rappresentanza legale di un ente  in un arbitrato o in una conciliazione, oppure in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali, autorità pubbliche o istituzioni internazionali o laddove sia affidata una consulenza legale in preparazione di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno dei citati procedimenti, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato, queste attività sono qualificate, ai sensi dell’art. 56, co. 1, lett. h), del d.lgs. 36/2023, come “contratti esclusi”. 

Tenuto conto che, come specificato nella Delibera n. 584/2023, per questi contratti è prevista l’acquisizione del CIG che comporta l’inserimento di dati e informazioni nella BDNCP detenuta da ANAC, la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’amministrazione/ente del link che rinvia ai dati relativi allo specifico contratto, secondo quanto chiarito da ANAC nelle Delibere nn. 261 e 264 del 2023 e nel Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024, cui si rinvia.
Si specifica altresì che, come stabilito nella sopra citata Delibera n. 584/2023, per questi contratti è previsto il pagamento del contributo in favore dell’Autorità.

Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione dei servizi legali di cui all’Allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, ivi inclusa la difesa giudiziale, tale affidamento è qualificato come un appalto di servizi rientrante nei settori ordinari, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 127 del d.lgs. 36/2023. In materia di trasparenza restano valide e indicazioni di cui sopra. 

In via residuale, per gli affidamenti di servizi legali non disciplinati dall’articolo 127 del Codice né esclusi dall’ambito di applicazione del Codice ai sensi dell’articolo 56, quali gli incarichi di consulenza legale attribuiti ad esperti di comprovata esperienza (ad es. i pareri “pro veritate”) ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 - mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui le amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio - la trasparenza è assolta, ai sensi dell’art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Consulenti e collaboratori” dei dati previsti dal citato comma 1 dell’art. 15.
In alternativa, la trasparenza può essere assolta, ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti al Dipartimento Funzione Pubblica (DFP), titolare della Banca Dati PerlaPA. In tal caso, le amministrazioni assicurano l’inserimento del collegamento ipertestuale alla banca dati nella predetta sottosezione “Consulenti e collaboratori”. Ciò è possibile stante la corrispondenza dei dati pubblicati in detta Banca dati e quelli dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013.

Per tutte le fattispecie di servizi legali individuati al c. 1, lett f del D.Lgs. 36/2023, che risultano esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ma assoggettati alla disciplina della tracciabilità ed al pagamento del contributo ANAC (come indicato dalla delibera ANAC 4/2011 aggiornata dalla delibera 585/2023), sulla base del principio che tutto quello che è visualizzabile su BDNCP deve essere raggiungibile dalla sezione di Amministrazione Trasparente (delibera 584/2023), l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'affidamento è assolto con le medesime modalità indicate per i contratti sottoposti al regime della digitalizzazione. 

Di conseguenza, come previsto dall'art. 28 D.Lgs. 36/2023, anche per gli incarichi legali per i quali è stato richiesto un CIG di sola tracciabilità tramite tipo scheda P5, va pubblicato in Amministrazione Trasparente il link al dettaglio appalto pubblicato dalla BDNCP.

Ricordiamo che per tutti coloro che dispongono del Connettore BDNCP_Trasparenza di Pa33, l'adempimento è completamente automatizzato e non richiede alcuna attività di implementazione delle pubblicazioni agli utenti.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro helpdesk dedicato.

 


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