L'accordo quadro è affidabile anche in via diretta se l'importo rientra nelle soglie per gli affidamenti diretti
20 Giugno 2024Il Consiglio di Anac con Comunicato del Presidente del 5 giugno ha chiarito che l’accordo quadro è affidabile anche in via diretta se l'importo rientra nelle soglie per gli affidamenti diretti, auspicando la consultazione di più operatori economici (almeno cinque), e assicurandosi che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'accordo quadro.
Il comunicato del Presidente ricorda che:
“L’accordo quadro è “accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.
Si ricorda, altresì, che anche l’Autorità nella FAQ D10 ha chiarito che “L’accordo quadro è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell’importo dell’AQ, complessivamente stimato”. Evidenziando che tale strumento
“consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a “semplice chiamata” con la stipula di un contratto applicativo.”
Il quadro di riferimento è l'articolo 59 del nuovo Codice Appalti che definisce:
- in quattro anni la durata massima dell'accordo,
- l'obbligo di indicare il valore totale degli affidamenti che verranno disposti nei quattro anni
- il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
L'Autorità specifica:
“Ciò premesso, nessuna attuale disposizione del codice sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a ) e b), ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo.”
L'Autorità specifica anche le possibili modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati nei casi di affidamento diretto di un accordo quadro:
“Come chiarito nelle FAQ B9 e A21 concernenti la “Tracciabilità dei flussi finanziari” il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro deve necessariamente richiedere l’attribuzione di un codice CIG (cd. CIG “padre”). Va, inoltre, richiesta l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato” detto anche CIG “figlio”) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Ciò anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell’appalto.
Ai fini dell’acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati concernenti affidamenti diretti di Accordi Quadro di importo complessivo inferiore a 150.000 (per i lavori) e a 140.000 (per i servizi e le forniture), potrà essere compilata la scheda AD3 (Affidamento diretto) dove – nelle more dell’introduzione di un flag specifico – può essere valorizzato il campo generale attualmente esistente “strumenti per lo svolgimento della procedura” inserendo l’espressa indicazione “Accordo Quadro”. Per quanto concerne i successivi contratti applicativi a valle dell’accordo quadro dovrà essere compilata la scheda AD4 (Adesione senza confronto competitivo settori ordinari e speciali).”
In pratica la compilazione della scheda AD3 genererà il CIG padre da utilizzare poi nella compilazione delle schede AD4 che generanno i CIG figli.
Riguardo alle prestazioni non standardizzabili e prive di progettualità, Anac ribadisce la necessità che siano ben identificate al momento del bando. Quanto alla possibilità di affidamento diretto, l'Autorità precisa che “l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 36/2023 e l'eventuale possibile incremento dell'importo del contratto dovrà essere rapportato all'importo massimo stimato ai fini dell'affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all'affidamento diretto”.