Attestazioni OIV o Struttura Analoga 2024

06 Maggio 2024

Con Delibera n. 213 del 23 aprile 2024, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 2 maggio 2024, ANAC fornisce indicazioni in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

Per verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità ha individuato specifiche categorie di dati, di cui gli OIV (o gli organismi con funzioni analoghe), ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad attestare le pubblicazioni al 31 maggio 2024.

 

Detta attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 15 luglio 2024.

 

La compilazione delle schede di verifica, sia l'invio all'ANAC, dovranno essere effettuate dagli OIV (o strutture analoghe) direttamente ed esclusivamente tramite l'utilizzo di un'apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul sito dell'ANAC.

 

L'attestazione OIV dovrà essere corredata da un'attestazione riguardo l’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”.

 

La soluzione di Pa33 non applica nessun tipo di filtro o altra soluzione per impedire ai motori di ricerca di indicizzare ricerche nella sezione Amministrazione/Società Trasparente.

 

Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 (quindi la compilazione della scheda di verifica sulla piattaforma informatica andrà effettuata dopo tale data) gli OIV istituiti presso:

 

1. le «pubbliche amministrazioni» di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Sono tenuti a predisporre e pubblicare l’attestazione anche gli ordini professionali di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 in quanto compatibili. I dati per cui si chiede l’attestazione della pubblicazione al 31/05/2024 sono:

  •  Consulenti e collaboratori (art. 15)
  •  Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)
  • Enti controllati (art. 22)
  • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
  • Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
  • Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
  • Servizi erogati (art. 32)
  • Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)
  • Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
 
In caso di mancanza dell’OIV o di struttura analoga, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione sono effettuate dal RPCT, specificando e motivando l’assenza dell’OIV.
 
2. enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013. I dati per cui si chiede l’attestazione della pubblicazione al 31/05/2024 sono:
  • Consulenti e collaboratori (art. 15)
  • Selezione del personale (art. 19)
  • Performance (art. 20)
  • Enti controllati (art. 22)
  • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
  • Bilanci (art. 29)
  • Servizi erogati (art. 32)
  • Altri contenuti / accesso civico
  • Altri contenuti – PTPC (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012)
In caso di mancanza dell’OIV o di struttura analoga, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione sono effettuate dal RPCT, specificando e motivando l’assenza dell’OIV.
Nelle strutture private, in caso di mancanza di organismi con funzioni analoghe all’OIV, l’attestazione è predisposta dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto.
 

3. società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all’art. 2-bis, co. 3, primo periodo del d.lgs. 33/2013. I dati per cui si chiede l’attestazione della pubblicazione al 31/05/2024 sono:

  • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
  • Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)
  • Altri contenuti / Accesso civico

In caso di mancanza dell’OIV o di struttura analoga, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione sono effettuate dal rappresentante legale, specificando e motivando l’assenza dell’OIV.

 

4. associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 che abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni. I dati per cui si chiede l’attestazione della pubblicazione al 31/05/2024 sono:

  • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
  • Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)
  • Altri contenuti / Accesso civico
Nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato l’attestazione è predisposta dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto.
 
 
 

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 31 maggio 2024, gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe dovranno utilizzare un'apposita applicazione web che sarà resa disponibile sul sito dell'Autorità, alla quale si potrà accedere previa registrazione.

All'interno dell'applicativo saranno disponibili specifiche schede da compilare, attraverso cui documentare la verifica della pubblicazione e della qualità (in termini di completezza, aggiornamento, formato) dei dati oggetto di attestazione, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'ANAC prossimamente.

 

Attraverso l'applicazione l'OIV potrà, quindi:

  1. documentare, a partire dal 3 giugno 2024, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull’assolvimento degli obblighi al 31 maggio 2024;
  2. convalidare le verifiche entro il 15 luglio 2024 (con la convalida si otterrà, contestualmente, anche l'invio all'ANAC);
  3. estrarre l'attestazione e la scheda di verifica ai fini della loro pubblicazione.

La pubblicazione dovrà essere effettuata nella sezione “Amministrazione/Società trasparente” – “Controlli e rilievi sull’Amministrazione” – “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione” entro il 15 luglio 2024, utilizzando l’apposita scheda prevista in Pa33.

 

Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 pubblicano le attestazioni sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page (in caso di mancanza di un proprio sito web, l’attestazione è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici e svolgono attività di produzione di beni e servizi).

 

La pubblicazione compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

 
 
 

Anche quest'anno il RPCT dovrà assumere, entro il 30 novembre 2024, le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

 

Ciò significa che nei casi in cui gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe abbiano evidenziato, nella scheda di rilevazione compilata sull'applicazione web, carenze significative di pubblicazione al 31 maggio 2024 (cioè hanno attribuito, nella colonna “completezza di contenuto”, un valore inferiore a 3), gli stessi OIV (o organismi con funzioni analoghe) avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti/società, verificando la permanenza o il superamento delle sole criticità esposte nella citata scheda di rilevazione.

 

I suddetti organismi, a partire dal 2 dicembre 2024, utilizzeranno l’applicativo web fornito dall’Autorità per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti nella colonna “completezza di contenuto” entro il 30/11/2024.

 
Tale griglia di monitoraggio dovrà essere, poi, estratta dall'applicazione e pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o “Società trasparente” sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il 15 gennaio 2025.
 
N.B.: quando la scheda di monitoraggio verrà convalidata sull'applicazione web, sarà automaticamente trasmessa all'ANAC. Pertanto, non sarà necessario effettuare nessun invio tramite email.
 
A seguito di questo monitoraggio, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell’ambito dell’attività di controllo sull’operato dei RPCT di cui all’art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

Come ogni anno, ANAC effettuerà delle verifiche a campione, servendosi, eventualmente, dell’ausilio della Guardia di Finanza per riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV.

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro helpdesk.

 


Helpdesk
email
info@pa33.it
tel0621127621
Visualizza archivio