Richiesta di preventivi e individuazione di criteri di aggiudicazione: non è gara, ma affidamento diretto
13 Febbraio 2024Con una recente sentenza il Consiglio di Stato ribadisce che la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
La vicenda sottoposta al vaglio del Giudice amministrativo origina dall’indizione di una procedura per l’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, della fornitura triennale di alcuni servizi per un importo stimato di 80.000 euro.
La stazione appaltante:
-
stabiliva di individuare il contraente nell’ambito del Mercato Elettronico, con richiesta di offerta mediante la tipologia di negoziazione denominata “confronto di preventivi”
-
fissava dei criteri di valutazione
-
precisava che le offerte sarebbero state valutate secondo la discrezionalità del RUP, senza formazione di alcuna graduatoria finale
Oltre all’economicità, i criteri individuati dall’Amministrazione riguardavano i profili qualitativi dell’offerta, riferiti all’adeguatezza e all’accuratezza:
-
delle caratteristiche del servizio offerto rispetto alle necessità dell’Ente
-
della demo proposta
-
della facilità di utilizzo, velocità, ricerca, flessibilità, adattabilità e responsività informatica
-
dell’organizzazione aziendale e del personale impiegato nell’esecuzione del servizio
-
di eventuali migliori caratteristiche, con riferimento all’assistenza tecnica e alla formazione
Il concorrente non affidatario chiedeva l’annullamento dell’intera procedura sostenendo che, pur avendo fatto ricorso all’affidamento diretto, la prevista acquisizione di una pluralità di offerte avrebbe imposto all’Amministrazione di esplicitare i punteggi attribuiti a tutte le società concorrenti con riferimento ai diversi criteri valutativi applicati, nonché di motivare la scelta dell’aggiudicataria all’esito della formazione della conseguente graduatoria finale.
Il Consiglio di Stato ha invece confermato quanto già stabilito in primo grado dal T.A.R. Lombardia, che aveva deciso sulla base dei seguenti rilievi:
-
il procedimento individuato dall’Amministrazione per la scelta del contraente era stato chiaramente quello dell’affidamento diretto
-
diversamente, la stessa Amministrazione avrebbe potuto procedere all’individuazione del contraente senza far ricorso all’acquisizione di una pluralità di preventivi, motivando la scelta dell’affidatario e il ricorrere dei presupposti indicati nel Codice dei contratti pubblici per siffatta tipologia di affidamento
-
nel caso specifico, la stazione appaltante aveva comunque deciso di procedere alla preventiva acquisizione di offerte da parte di operatori del settore
-
coerentemente con quanto previsto negli atti della procedura, all’esito della valutazione il RUP redigeva il verbale di valutazione, nel quale ometteva di formare una graduatoria, e motivava la propria scelta dell’affidatario dando atto che l’operatore economico, pur non avendo presentato l’offerta meno onerosa, aveva proposto un servizio descritto nel dettaglio sotto ogni profilo valutativo e che, rispetto a quello delle altre società partecipanti, risultava più ricco, integrato, personalizzabile e ad un costo adeguato
-
pertanto, non vi era invero alcun obbligo in capo all’Amministrazione di redigere una graduatoria o di assegnare a ciascuna offerta un punteggio numerico sotto il profilo qualitativo ed economico, e ciò in quanto la procedura seguita per la scelta dell’aggiudicatario era (e rimaneva) quella dell’affidamento diretto
Tale ricostruzione ha portato il Giudice Amministrativo (con conferma in secondo grado) alle seguenti conclusioni: l’avvenuta previsione dell’acquisizione di più offerte e la predeterminazione di criteri selettivi, con espressa previsione nell’atto di regolamentazione della selezione che non sarebbe stata formata una graduatoria, non snaturava la procedura individuata dall’Amministrazione e non trasformava l’affidamento diretto in una gara. Il procedimento intrapreso continuava a configurarsi come mero “confronto di preventivi” e imponeva esclusivamente la motivazione della scelta in termini di economicità e di rispondenza dell’offerta alle esigenze dell’Amministrazione.
In tal senso, attese le caratteristiche del procedimento di acquisto concretamente posto in essere – ovvero un affidamento diretto sotto soglia – l'Amministrazione era quindi libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, cosa di cui essa aveva peraltro dato chiaramente atto nel provvedimento di affidamento.
Sotto altro profilo, la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto – mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori – corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti (cfr. par. 4.1.2 sull'avvio della procedura).
Del resto, il procedimento svolto e la valutazione posta in essere dall’Amministrazione risultavano pienamente coerenti con i principi descritti dal Codice dei contratti pubblici, stante:
-
la pubblicità della procedura
-
la predeterminazione dei criteri valutativi
-
la completezza della motivazione in relazione alla tipologia di procedura espletata, che dava atto di come la scelta fosse stata basata sulla qualità delle prestazioni offerte, sulla rispondenza delle stesse alle esigenze della PA, e sull’economicità del preventivo
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro helpdesk.
Helpdesk
email: info@pa33.it
tel: 0621127621