PNA 2022: Semplificazioni per amministrazioni/enti con numero di dipendenti inferiore a 50

06 Febbraio 2023

L’articolo 6, comma 6 del decreto legge 80/2021 aveva previsto delle semplificazioni per la predisposizione del PIAO. Con il PNA 2022, ANAC ha esteso tali semplificazioni anche a tutte le altre amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti che sono tenuti ad adottare il PTPCT o il MOG 231

Per poter applicare le misure semplificatorie, nel PTPCT, nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nelle misure integrative dei MOG 231 o nel documento che tiene luogo del PTPCT, nella descrizione del contesto interno, è necessario dare evidenza del dato numerico dei dipendenti.

Va precisato che il legislatore non fornisce alcun elemento per stabilire come calcolare il numero di dipendenti, dunque, si consiglia di fare riferimento non a quelli in dotazione organica, ma al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elaborazione del Piano

La soglia dimensionale va determinata all’inizio di ogni triennio di validità della programmazione (cioè se il primo anno il personale in servizio risulta inferiore a 50 dipendenti, le semplificazioni si applicano anche nei due anni successivi).

 

Passiamo ora all'elenco esplicativo di tali agevolazioni. 

  • LA CONFERMA, NEL TRIENNIO, DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE: fermo restando l'obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni 3 anni, le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità lo strumento programmatorio in vigore mediante apposito atto dell'organo di indirizzo. Tuttavia, ciò è possibile solo quando

- nell'anno precedente non ci sono stati eventi che richiedono una revisione della programmazione;

- non emergono fatti corruttivi o significative ipotesi di disfunzioni amministrative;

- non sono state apportate rilevanti modifiche organizzative;

- non sono stati modificati gli obiettivi strategici;

- le altre sezioni del PIAO non sono state modificate in maniera tanto significativa da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza (regola valida solo nel caso di amministrazioni/enti obbligati ad elaborare il PIAO). 

Nei casi sopra citati non è possibile confermare la programmazione dell'anno precedente dal momento che, com'è facilmente intuibile, tali circostanze comportano la necessità di eseguire una nuova valutazione della gestione del rischio. 

 

  • LE SEMPLIFICAZIONI NELLA MAPPATURA DEI PROCESSI: come ricorderete, ANAC ha raccomandato di sviluppare progressivamente la mappatura verso tutti i processi svolti da un'amministrazione/ente. Per le amministrazioni/gli enti con meno di 50 dipendenti, invece, la priorità rispetto ai processi da mappare è la seguente: 

- processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR e dei fondi strutturali; ciò in quanto si tratta di processi che implicano la gestione di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea;

- processi direttamente collegati a obiettivi di performance;

- processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

 

  • LE SEMPLIFICAZIONI SUL MONITORAGGIO: le amministrazioni/gli enti con un numero di dipendenti inferiore a 50 sono tenute ad incrementare i monitoraggi. Si tratta comunque di una semplificazione? Ebbene sì, il rafforzamento del monitoraggio non comporta un onere aggiuntivo, anzi garantisce effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione implementato in quanto, ad esempio, dagli esiti del monitoraggio del Piano dell'anno precedente si trarranno elementi utili per la definizione della programmazione del triennio successivo.

 Attenzione, però, alla calibrazione del monitoraggio!

- monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 1 a 15: è raccomandato che il monitoraggio venga svolto almeno 1 volta l'anno, esaminando almeno un campione la cui percentuale non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata;

- monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 16 a 30: il monitoraggio dovrà essere svolto 2 volte l'anno, esaminando un campione la cui percentuale non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata;

monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 31 a 49: il monitoraggio dovrà essere svolto 2 volte l'anno, esaminando un campione la cui percentuale non sia inferiore al 50%, salvo deroga motivata.

 

In generale, si precisa che restano salve le semplificazioni già introdotte dall'Autorità nei precedenti PNA (contenute nell’allegato 4 del PNA 2022). 

 

Seguiranno ulteriori approfondimenti sul nuovo PNA 2022. Intanto, per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro helpdesk.

 


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