Linee guida ANAC whistleblowing - tutela in caso di violazione di segreti

02 Agosto 2021

Continuiamo i nostri approfondimenti sulle Linee guida dell'ANAC, soffermandoci sull'ultimo dei tre tipi di tutela previsti dalla legge: esclusione della responsabilità nel caso in cui il whistleblower violi, per giusta causa, segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale, oppure violi l'obbligo di fedeltà.

L'art. 3 della Legge 179/2017, al comma 1 stabilisce, infatti, che nei casi di segnalazione o denuncia effettuate ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (e dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001), il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche (e private), nonchè alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto.
Ciò significa che il diritto del dipendente pubblico di segnalare fatti illeciti e di godere delle tutele previste dalla norma, prevale sull'esigenza di mantenere il segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale, ma solo nei casi in cui:

  • il segnalante abbia agito nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione (vedi l'articolo su questo argomento);

  • il segnalante non abbia appreso i fatti segnalati in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata;

  • la rivelazione non sia avvenuta con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminazione dell'illecito e non sia avvenuta attraverso canali diversi da quello specificamente predisposto per le segnalazioni.

L'ultimo di questi tre presupposti richiede un focus.

L'ANAC sottolinea che il fine del legislatore è quello di raccomandare un uso congruo dell’istituto del whistleblowing che deve essere sempre funzionale alla salvaguardia dell’integrità della pubblica amministrazione. Laddove venga meno questo fine e l’istituto sia utilizzato strumentalmente ed esclusivamente per il perseguimento di interessi personali, la violazione di obblighi di segreto non può essere più giustificata.
Inoltre l'Autorità ritiene che l’esigenza di tutelare la segretezza di certe informazioni fa sì che la loro rivelazione debba essere finalizzata unicamente alla volontà di far emergere l’illecito così da permetterne l'eliminazione e che siano, dunque, da considerare “modalità eccedenti” i casi in cui si riferisca la notizia per finalità vendicative, opportunistihe, scandalistiche.

L’indicazione legislativa, infine, è quella di rafforzare la predisposizione di apposite procedure e, possibilmente, di piattaforme informatiche per le segnalazioni whistleblowing, che devono essere gli unici canali utilizzati per le segnalazioni che riportano informazioni coperte da segreto. L'utilizzo delle apposite procedure, infatti, garantendo l'invio della segnalazione esclusivamente ai soggetti esplicitamente previsti dalla legge (cioè RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile), escluderebbe il rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto.
L’invio a soggetti diversi da quelli indicati per legge o l’utilizzo di altri canali, non specificamente predisposti per le segnalazioni di whistleblowing, potrebbe, difatti, esporre a tale rischio, e ciò fa venir meno la giusta causa della rivelazione giacché denota un comportamento non congruo e diligente che non può essere giustificato.

Ove, dunque, ci siano questi presupposti, il whistleblower non è ritenuto responsabile civilmente o penalmente per la rivelazione del segreto e non può essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e lealtà.

Chiudiamo qui il capitolo dedicato alle tutele del segnalante, invitandovi a contattarci se volete maggiori informazioni sul nostro software per la gestione delle segnalazioni Wb33, già rispondente alle indicazioni normative e alle Linee guida dell'ANAC.


Helpdesk Whistleblowing
emailinfo@wb33.it
tel: 0621127620
Visualizza archivio