Linee guida ANAC whistleblowing - tutela da misure ritorsive

22 Luglio 2021

Nel precedente articolo, abbiamo parlato del primo dei tre tipi di tutela previsti dalla Legge 179/2017 (Tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione).
Vediamo, oggi, le indicazioni che l'ANAC dà, nelle sue nuove Linee guida, relativamente al secondo tipo di tutela: tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa della segnalazione effettuata.

L'Autorità inizia specificando cosa si intenda per misura discriminatoria o ritorsiva, includendo, oltre alle misure espressamente previste dalla norma (cioè sanzione, demansionamento, licenziamento e trasferimento), anche gli atti o provvedimenti di carattere organizzativo che producono effetti di discriminazione o ritorsivi nei confronti del segnalante. In aggiunta a ciò, l'ANAC sottolinea che le misure ritorsive sono configurabili non solo ove l’amministrazione abbia adottato atti o provvedimenti, ma anche quando questa ponga in essere comportamenti od omissioni nei confronti del segnalante, volti a limitare e/o comprimere l’esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in modo tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.

A tal proposito, l'Autorità propone un elenco (naturalmente non esaustivo) di possibili misure ritorsive, ricavato dall'esperienza maturata in qualità di destinataria delle comunicazioni da parte dei segnalanti. Eccone alcune, con riguardo al segnalante dipendente:

  • irrogazione o proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;

  • graduale e progressivo svuotamento di mansioni;

  • pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei tempi e nei modi indicati;

  • reiterato rigetto di richieste di ferie/congedi.

Per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica le ritorsioni possono consistere, dice l'ANAC, in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto.

Le comunicazioni di misure ritorsive possono essere trasmesse all'ANAC da parte del soggetto interessato e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione/ente di appartenenza del segnalante, fornendo elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e lamentata ritorsione. L'Autorità ha, quindi, il compito di accertare se la misura ritorsiva sia effettivamente conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte dell’amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.
Si ricorda, infatti, che la Legge 179/2017 ha introdotto l'inversione dell'onere della prova, stabilendo, al comma 7 dell’art. 54-bis, che se il segnalante dimostra di avere effettuato una segnalazione e di aver subito una misura ritorsiva o discriminatoria, l’onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tale misura. Spetta, cioè, a questa, dimostrare che l’azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione.

Se l'ANAC accerta che l'azione intrapresa ha natura ritorsiva, ne dichiara la nullità come previsto dal co. 6, art. 54-bis del d.lgs.165/2001. In caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro.
Gli accertamenti su eventuali misure ritorsive, vengono svolti dall'ANAC anche negli enti privati, nel qual caso l'interlocutore è il legale rappresentante.

In caso di accertata adozione di misura discriminatoria, l'Autorità applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 5.000 a 30.000 euro, dove “responsabile” viene considerato il soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l’omissione, ma anche il soggetto che ha suggerito o proposto l’adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower.

Del procedimento sanzionatorio dell'ANAC avevamo già parlato in occasione dell'adozione del nuovo Regolamento dell'Autorità. Per maggiorni approfondimenti rimandiamo, dunque, all'articolo.

Nel prossimo articolo ci soffermeremo sull'ultimo tipo di tutela previsto dalla Legge.

Intanto, per qualsiasi necessità, potete rivolgervi all'helpdesk dedicato al Whistleblowing.

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