Linee guida ANAC whistleblowing - tutela della riservatezza

12 Luglio 2021

Continuiamo gli approfondimenti sulle nuove Linee guida dell'ANAC in materia di whistleblowing, soffermandoci, oggi, sul sistema delle tutele previste.

La Legge 179/2017 prevede tre tipi di tutela:

  • tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione;

  • tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall’ente a causa della segnalazione effettuata;

  • esclusione della responsabilità nel caso in cui il whistleblower violi, per giusta causa, segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale, oppure violi l'obbligo di fedeltà.

Per quanto riguarda la prima tipologia, ci teniamo a ribadire, ancora una volta, la differenza tra segnalazione anonima e segnalazione riservata.

La segnalazione anonima è una segnalazione che proviene da un soggetto qualsiasi, non identificato e non identificabile perchè non ha mai comunicato i suoi dati. A tale soggetto, naturalmente, non è possibile garantire tutela (sul punto, avevamo già fatto un focus nel precedente articolo).

La segnalazione riservata, invece, proviene da un soggetto che ha fornito i suoi dati, consentendo di ricomprenderlo tra i soggetti destinatari della norma (dipedente pubblico o soggetto equiparato) e, dunque, tra i soggetti da tutelare. L'identià del segnalante va, poi, mantenuta riservata da chi riceve la segnalazione, che non deve rivelare a nessuno (tranne nei casi previsti dalla legge, che vedremo dopo) il nome del whistleblower, anche al fine di evitare l'applicazione di misure ritorsive nei suoi confronti.

Tale obbligo di riservatezza si estende anche al contenuto della segnalazione, allegati compresi, nel caso in cui da questi dati si possa risalire all'identità del segnalante anche indirettamente. E', perciò, necessario oscurare tutti i dati personali ed avere massima cautela, in modo particolare quando l'istruttoria richiede il coinvolgimento di altri soggetti.
Ciò, naturalmente, si traduce nella sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, come previsto dal comma 4 dell'art. 54-bis. A questo caso, ANAC ritiene di dover aggiungere anche la sottrazione all'accesso civico generalizzato, pur non essendo espressamente previsto dalla legge.
[Sull'accesso civico e sui diritti del segnalato, torneremo con prossimi approfondimenti].

Il RPCT che riceve la segnalazione può, naturalmente, ove il caso lo richieda, inoltrare la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, comunicando che si tratta di una segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e che, perciò, la riservatezza del segnalante è tutelata. Nel caso in cui, però, l'Autorità giudiziaria o contabile chieda di fornire i dati del segnalante, il RPCT è tenuto a fornirli, dopo averne dato notifica al segnalante.

E', dunque, indispensabile che il segnalante sia informato del fatto che, in determinati casi, la sua identità potrebbe essere rivelata (ecco chiara la differenza con la segnalazione anonima):

  • nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (articolo 329 c.p.p.);

  • dinanzi alla Corte dei Conti, il segreto istruttorio è previsto fino alla chiusura della fase istruttoria, dopodichè l’identità del segnalante può essere svelata per poter essere utilizzata nel procedimento stesso;

  • nel procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione nei confronti del presunto autore dell'illecito, l'identità del segnalante può essere rivelata solo se la contestazione dell'addebito è fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e, quindi, la conoscenza dell'identità diventa indispensabile per permettere la difesa dell'incolpato, ma solo se il segnalante ha dato il suo consenso alla rivelazione. Ciò significa che se il segnalante non acconsente alla rivelazione della sua identità, il procedimento disciplinare non può procedere.

Al fine di rafforzare la tutela della riservatezza, l'ANAC raccomanda alle amministrazioni di prevedere, all'interno del proprio Codice di comportamento, forme specifiche di responsabilità per il RPCT e per tutti i soggetti che possono conoscere la segnalazione (si pensi, ad esempio, a gruppi di lavoro a supporto del RPCT o agli amministratori di sistema), ricordando che la violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare.

Il mezzo preferibile per l'invio delle segnalazioni, raccomandato dall'ANAC perchè in grado di offrire le maggiori garanzie di riservatezza, è un sistema informatico che ricorra a strumenti di crittografia.

Ricordiamo che la nostra soluzione Wb33, è già conforme a queste indicazioni. Il software, difatti, disaccoppia i dati del segnalante da quelli della segnalazione, consentendo la gestione “anonimizzata” e la rivelazione dell'identità del segnalante solo su specifica richiesta del RPCT, comunque tracciata dal sistema.
Per qualsiasi informazione in più sul nostro software, potete scrivere all'indirizzo: info@wb33.it

Nel prossimo articolo parleremo della tutela in caso di misure ritorsive o discriminatorie.

Intanto, per qualsiasi necessità, vi invitiamo a rivolgervi all'helpdesk dedicato.

Helpdesk Whistleblowing
emailinfo@wb33.it
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