Linee guida ANAC Whistleblowing - elementi per la tutela

07 Luglio 2021

Come anticipato qualche giorno fa, con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, l'ANAC ha adottato le nuove Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing).
Ricordiamo, infatti, che il citato art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 è stato modificato dalla L. 179/2017, per cui si è reso necessario un aggiornamento delle previgenti linee guida dell'Autorità, risalenti al 2015.
Iniziamo oggi, dunque, con una serie di approfondimenti sulle maggiori novità introdotte dalle nuove linee guida, che, come detto, superano e sostituiscono le precedenti.

Individuiamo, innanzitutto, i presupposti necessari per accordare le tutele previste dall'art. 54-bis:

  1. il segnalante deve rivestire la qualifica di “dipendente pubblico” o equiparato;

  2. la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno dei quattro destinatari indicati al comma 1;

  3. la segnalazione deve avere ad oggetto “condotte illecite”;

  4. la segnalazione deve essere effettuata “nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione”;

  5. il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali condotte illecite “in ragione del proprio rapporto di lavoro”.

Analizziamoli singolarmente.

1) Occorre, da subito, soffermarci su uno degli aspetti più importanti della nuova formulazione dell'art. 54-bis, che amplia l'ambito soggettivo di applicazione della norma, individuando espressamente i seguenti destinatari:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 ivi compreso il dipendente di cui all’art. 3;

- i dipendenti degli enti pubblici economici;

- i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Ecco, dunque, che oltre al dipendente della PA in senso stretto, sono legittimati ad effettuare segnalazioni e di conseguenza tutelati, anche i dipendenti di imprese private che segnalano illeciti o irregolarità relativi alla amministrazione per la quale l’impresa opera e di cui siano venuti a conoscenza proprio in virtù del rapporto lavorativo con quella amministrazione.

N.B.: si rende, qui, necessario un focus sulle segnalazioni anonime. Dal momento che le tutele previste dalle legge sono riservate esclusivamente ai dipendenti pubblici (o ai soggetti che abbiamo appena visto), appare chiaro che le segnalazioni provenienti da soggetti che non è possibile identificare come appartenenti a tali categorie, non sono ricomprese nell'ambito soggettivo di applicazione della norma in esame. Affinchè le tutele possano essere garantite, quindi, è assolutamente necessario che il segnalante sia individuabile, riconoscibile e riconducibile alla categoria di dipendente pubblico o soggetto equiparato.
L'ANAC precisa, tuttavia, che le segnalazioni anonime e quelle che pervengono da soggetti estranei alla p.a. (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.) possono essere comunque considerate dall’Amministrazione o dall’Autorità nei procedimenti di vigilanza “ordinari”, ma vanno tenute ben distinte dalla fattispecie che stiamo trattando.

 

2) Relativamente al destinatario della segnalazione, la legge prevede che il segnalante possa indirizzarla al RPCT dell'amministrazione in cui si è svolto l'illecito, all'ANAC, all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

L'ANAC, tuttavia, raccomanda fortemente alle amministrazioni di promuovere con adeguata pubblicità presso i dipendenti, il ricorso al canale interno, favorendo l’invio della segnalazione al RPCT che deve essere preferito a qualsiasi altro destinatario. Va, dunque, evitata, secondo l'Autorità, ogni forma di intermediazione tra segnalante ed RPCT, tant'è che se la segnalazione dovesse essere inviata ad un soggetto diverso dal Responsabile Anticorruzione, il ricevente dovrà indicare al segnalante di inoltrarla al RPCT per ottenere la tutela riservata ai whistleblowers.

Indicazione che va nella stessa direzione anche laddove, all'interno del Codice di comportamento, è previsto che il dipendente invii la segnalazione al proprio superiore gerarchico. In tal caso, come si evince dal parere del Consiglio di Stato, prevalendo la legge sul regolamento, l’unico soggetto che può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del segnalante, è il RPCT. Nel caso di segnalazioni destinate unicamente al superiore gerarchico, il segnalante non sarà tutelato ai sensi dell’art. 54-bis.

N.B.: anche qui occorre una precisazione. La segnalazione resa ai sensi dell’art. 54-bis indirizzata al RPCT o ad ANAC non sostituisce la denuncia all’Autorità giudiziaria, che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblici servizi è obbligato a presentare in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive ex art. 54-bis.

 

3) Relativamente, ora, all'oggetto della segnalazione, le condotte illecite cui fa riferimento la norma, ricomprendono un'ampia serie di fatti: illeciti penali, civili, amministrativi, irregolarità gestionali ed organizzative che sono sintomatici di fenomeni di maladministration.

Non è nemmeno necessario, dice ANAC, che il fatto illecito sia già stato compiuto, essendo sufficiente, ai fini della segnalazione, anche il solo tentativo di commetterlo, oppure il configurarsi di condizioni che possono far ritenere al whistleblower che il fatto si possa verificare.

Difatti, lo spirito della norma è quello di favorire la collaborazione del dipendente della PA, ed in quest'ottica non è necessario, secondo l'Autorità, che il dipendente sia assolutamente certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

 

4) L'obiettivo della segnalazione deve essere quello di salvaguardare l'integrità della pubblica amministrazione. Ciò significa che può essere segnalata qualsiasi condotta illecita (nel senso descritto al punto precedente) che mini la credibilità, l'autorevolezza e il buon andamento dell'azione amministrativa.

La valutazione, certo non semplice, circa la presenza di questo requisito, spetta al RPCT che riceve la segnalazione e che ha il compito di valutare se questa rientra tra i casi di whistleblowing, considerando il suo contenuto. Se il RPCT ravvisa elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine dell’amministrazione, allora la segnalazione rientra tra i casi di whistleblowing. Diversamente, se la segnalazione contiene lamentele di carattere personale, fatti che attengono al rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori o colleghi, questa chiaramente non presenta elementi di interesse all'integrità della PA.

 

5) Le condotte illecite segnalate devono essere state apprese dal whistleblower in ragione del proprio rapporto di lavoro e cioè in virtù dell'ufficio rivestito o durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, anche in maniera casuale.

Sono da ricomprendere in questa categoria anche i fatti appresi dai dipendenti che prestano servizio presso un’altra amministrazione in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe. In questi casi la segnalazione va inoltrata al RPCT dell’amministrazione alla quale si riferiscono i fatti o ad ANAC.

 

Compresi, dunque, quali sono gli elementi per assicurare le tutele ex art. 54-bis, nel prossimo articolo ci soffermeremo proprio sulle tutele.

Intanto, per qualsiasi informazione in merito, potete rivolgervi all'helpdesk dedicato al Whistleblowing.

Helpdesk Whistleblowing
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