Whistleblowing: il nuovo regolamento ANAC

08 Ottobre 2020

L'ANAC, vista la necessità di ridefinire l’organizzazione del lavoro dell’ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers, ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a seguito delle segnalazioni ex art. 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001, nonché di una corretta delimitazione delle competenze e delle prerogative dell’ufficio stesso, ha avvertito la necessità di disciplinare il procedimento di gestione delle segnalazioni inoltrate all’Autorità dal pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, rappresenta condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

L'Autorità, perciò, ha emanato un regolamento, pubblicato in GU il 18/08/2020 che disciplina come l'ANAC gestisce le segnalazioni direttamente ricevute e come avverrà l'accertamento sulle diverse responsabilità e la conseguente applicazione delle sanzioni.

In questo articolo illustreremo il procedimento di gestione delle segnalazioni ricevute dall'ANAC, a partire dal 3 settembre 2020, data dell'entrata in vigore del regolamento.

L'ufficio che riceve la segnalazione valuta, entro 180 giorni, se tale segnalazione debba essere archiviata o trasmessa agli uffici di competenza.

Il dirigente (che è il responsabile del procedimento) archivia la segnalazione nei seguenti casi:

a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;

b) manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;

c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Autorità;

e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti (ovvero: la denominazione e i recapiti del whistleblower nonché, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l’Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni; i fatti oggetto di segnalazione e l’amministrazione in cui sono avvenuti; l’amministrazione cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione svolta; una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati)

Quando, invece, la segnalazione viene inoltrata agli uffici di competenza, l'ufficio informa il segnalante dell'avvenuta trasmissione, indicando il nome del responsabile del procedimento, il riferimento del regolamento applicabile e ogni altro utile elemento.

Delle segnalazioni archiviate e trasmesse, l'ufficio invia bimestralmente un elenco al Consiglio.

Se, invece, la segnalazione ha ad oggetto un illecito che rileva sotto il profilo penale o erariale, l'Autorità la trasmette immediatamente, con nota a firma del Presidente, alla competente autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione ex art. 54 -bis , nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto della riservatezza.

Il questo caso l'ufficio trasmette settimanalmente l'elenco al Consiglio. In ogni caso viene data comunicazione al segnalante, indicando a quale Autorità è stata trasmessa la sua segnalazione.

Nel caso in cui, poi, la segnalazione riguardi una delle materie di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, il dirigente provvede a trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ovvero una relazione riepilogativa dei fatti segnalati al Dipartimento, per i seguiti di competenza. Anche in questo caso, il segnalante viene informato del destinatario della sua segnalazione.

Infine, in caso di segnalazioni di illeciti che riguardano i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, l’Autorità non procede alla loro gestione ma informa il whistleblower circa la possibilità che quest’ultimo ha di inviarla al competente organo di autogoverno della magistratura.

Nel prossimo articolo illustreremo il procedimento sanzionatorio nel caso in cui vengano adottate misure discriminatorie nei confronti del segnalante.

Intanto, per qualsiasi informazione, potete rivolgervi all'helpdesk dedicato al Whistleblowing.

Helpdesk Whistleblowing
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tel: 0621127620
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