Piccoli Comuni: pubblicazione dati reddituali e patrimoniali

07 Settembre 2020

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 537 del 17/06/2020 ha modificato ed integrato la delibera n. 241 del 8 marzo (Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016), in merito alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1 lett. f) del d.lgs. 33/2013 da parte dei titolari di incarichi politici dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, laddove assumano un incarico in un organo politico di secondo livello.

La revisione della delibera è seguita ad una nota del RPCT della Città Metropolitana di Bari, in cui si chiedeva all'Autorità di chiarire se le semplificazioni previste nella delibera ANAC n. 641/2017 al §2.1. per i componenti degli organi politici delle Province provenienti da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti potessero valere anche per i Consiglieri Metropolitani e i Componenti della Conferenza Metropolitana provenienti dalle medesime piccole municipalità.

Secondo l'impostazione della delibera 641/2017, la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nel caso in cui questi assumano un incarico in un organo politico di secondo livello, dipende dalla modalità di formazione dell'organo stesso: nel caso di partecipazione “di diritto” la pubblicazione non è dovuta; nel caso di partecipazione “a seguito di elezione” la pubblicazione, invece, è dovuta anche per i componenti provenienti dai piccoli comuni.

L'ANAC ritiene, a seguito della revisione, che tale impostazione debba essere superata. Difatti, in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e limitazione degli oneri per le amministrazioni, appare opportuno applicare il regime di trasparenza già applicato nei Comuni dai quali provengono i componenti, eletti o nominati, degli organi dell’ente di secondo livello.

Ciò significa che per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di comuni, dei Consorzi di enti locali e delle altre forme associative di cui al Capo V, titolo II, Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000, va esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f) dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.

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