ANAC: Sospensione dei termini e degli adempimenti

23 Marzo 2020

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza al d.l. 18/2020 che prevede, tra le altre, misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare la sospensione dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni, ha disposto, con Delibera n. 268 del 19 marzo 2020, la sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e la modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità.

Ecco, nel dettaglio, le disposizioni relative ai procedimenti di competenza dell'ANAC:

 

  • i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi, il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio, sono sospesi fino al 15 aprile 2020;

  • i termini per la risposta da parte di terzi a cui l'ANAC abbia richiesto dati, documenti e informazioni, sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell'Autorità in caso di cessazione dell'emergenza e ferma restando la sospensione del termine del procedimento di cui al punto precedente;

  • fino al 15 aprile l'Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza o consultivi, salvo specifiche esigenze, nel caso in cui, comunque, i termini decorreranno dal 16 aprile 2020;

  • nel caso di provvedimenti urgenti, per i quali siano già stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, l'Autorità si riserva di concludere il procedimento anche prima della scadenza del periodo di sospensione;

  • le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all’emergenza sanitaria in atto;

  • i pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione avverrà per tutti i termini previsti dal Regolamento di Precontenzioso del 9 gennaio 2019, in particolare per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’Anac anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.

 

Relativamente, invece, agli adempimenti di alcuni obblighi i cui termini sono stabiliti da atti della stessa ANAC:

 

  • il termine per il perfezionamento del CIG da parte della Stazione Appaltante è portato da 90 a 150 giorni dall'acquisizione, fino a nuova comunicazione;

  • i termini per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni, fino a nuova comunicazione;

  • l’obbligo, per la Stazione Appaltante, di emettere il Certificato Esecuzione Lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni, fino a nuova comunicazione.

 

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