PNA 2019: trattamento del rischio, misure e monitoraggio

02 Dicembre 2019

Continuiamo gli approfondimenti sul PNA 2019, soffermandoci, oggi, sulle fasi di trattamento/misurazione del rischio e sul monitoraggio delle misure programmate.

Individuati gli eventi rischiosi, di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, bisogna far emergere i fattori che ne agevolano il verificarsi e procedere alla stima del livello di esposizione al rischio. A tal fine, contrariamente a quanto finora suggerito, l'ANAC raccomanda di utilizzare un approccio qualitativo, che meglio si adatta alla natura dell'oggetto di valutazione. Pertanto, l’allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire.

Per una corretta stima, si devono utilizzare dati quanto più oggettivi possibile; si può fare riferimento, ad esempio, a: precedenti giudiziari o procedimenti disciplinari, segnalazioni pervenute tramite lo strumento del whistleblowing, esiti di controlli interni, rassegne stampa, ecc...

Anche per la misurazione del rischio, viene consigliato l'utilizzo di indici qualitativi (alto, medio, basso) e non più quantitativi (assegnazione di punteggi), la cui applicazione è sicuramente meno discrezionale e più correlata alle evidenze emerse.

Completato il quadro della situazione attuale, si può procedere alla determinazione delle priorità di trattamento, programmando interventi, in primis, circa i rischi con i più alti indicatori e il cui verificarsi potrebbe ricorrere maggiormente. Per questi rischi, vanno individuate adeguate misure di contenimento e contrasto. Non è sufficiente, quindi, stilare un elenco generico di misure di prevenzione, dovendo, invece, ogni misura, essere “costruita” ad hoc per lo specifico rischio che deve contenere. Pertanto, la misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l’obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.

In questa fase, ancor più che nelle precedenti, è fondamentale il coinvolgimento soprattutto dei dirigenti, dal momento che le misure scelte devono essere attuabili. Il dirigente “in quanto competente per il proprio ufficio e a conoscenza dei processi e delle rispettive attività, è il soggetto più idoneo ad individuare misure realmente incisive per prevenire gli specifici rischi.”

Una volta individuate le misure, occorre programmarle. Vanno indicati:

  • fasi/modalità di attuazione della misura;

  • tempistiche di attuazione;

  • responsabilità connesse all'attuazione;

  • indicatori di monitoraggio e target da raggiungere.

 

L'Autorità ricorda che “un PTPCT privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.”

La mancanza degli elementi essenziali è equiparata ad omessa adozione del Piano, che, ai sensi dell’art.19, comma 5, del d.l. 90/2014, è sanzionabile con sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.

L'attività di monitoraggio sull'attuazione effettiva delle misure programmate, spetta al RPCT, che, chiaramente, negli enti di grandi dimensioni, può avvalersi dell'ausilio di referenti o dei responsabili dei diversi uffici, in modo da strutturare un monitoraggio “a più livelli”, realizzando, così, un modello di prevenzione a rete.

Si ricorda, ancora, che “i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.”

Delle risultanze del monitoraggio, si darà conto nel PTPCT di ogni anno e da queste si darà avvio, di anno in anno, alla definizione del nuovo ciclo di mappatura/valutazione/trattamento.

L'allegato 1 al PNA 2019 si conclude con la raccomandazione di prevedere una fase di “consultazione e comunicazione”, finalizzata al coinvolgimento di soggetti interni ed esterni (personale, organo politico, cittadini, associazioni, altre istituzioni, ecc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’amministrazione, in modo da raccogliere buone proposte, condividerle, valutarle, dare un feedback a ciascuna proposta. Si genera, così, un circuito positivo di interazione finalizzata al miglioramento. Di questa fase di consultazione e comunicazione, va sempre data evidenza nel PTPCT.

 
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