Ritorsioni verso un whistleblower: ANAC sanziona il responsabile
27 Settembre 2019ANAC ha irrogato una sanzione (la prima dall'entrata in vigore della legge 179/2017) di 5000 euro al responsabile di provvedimenti ritorsivi nei confronti di un whistleblower
I componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari di un comune campano, a seguito di un diverbio tra il segnalante ed un collega, avevano dapprima avviato all'unanimità un procedimento disciplinare nei confronti di tale collega, e poi, in seguito alle sue scuse, avevano archiviato il procedimento disciplinare avviato, nonostante la contrarietà del segnalante, anch'esso componente dell'UPD. A seguito di ciò, il segnalante si dimetteva e sporgeva denuncia all'Autorità Giudiziaria nei confronti degli altri componenti dell'UPD per abuso di ufficio e omissione di atti d'ufficio, in relazione non solo a tale ultima vicenda, ma con riferimento alla condotta generale tenuta negli ultimi anni.
A seguito di tale denuncia, il segnalante era stato sospeso dal servizio per 10 giorni e, poi, per altri 12 giorni, con privazione della retribuzione in entrambi i casi.
Da allora, si sono susseguite una serie di audizioni tra i componenti dell'UPD e l'ANAC, che hanno avuto come argomenti, tra gli altri, la possibilità di qualificare il segnalante come whistleblower e la possibilità di dimostrare l'assenza del carattere ritorsivo dei provvedimenti adottati nei confronti del segnalante.
Relativamente alla prima questione, il segnalante aveva più volte invocato la tutela prevista per i whistleblower dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, e più volte l'UPD la aveva negata, continuando il procedimento e l'irrogazione della sanzione disciplinare in capo a questi. L'UPD, infatti, riteneva che “il whistleblower è, come noto a tutti, colui che segnala nell’amministrazione in cui opera fatti illeciti mantenendo l’anonimato. Trattasi di figura la cui tutela è stata prevista per favorire l’emersione di fatti di corruzione grazie all‘anonimato ma non si comprende come possa farsi riferimento alla figura e all‘istituto nel caso del segnalante”. L'ANAC fa notare la totale inesattezza di tale affermazione: “non è certamente vero che il whistleblower è solo colui che segnala condotte illecite in forma anonima. Al contrario, come sancito dalle Linee Guida n. 6/2015, << le segnalazioni anonime non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. Si ribadisce che la tutela prevista da detto articolo non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata) >>. Ne deriva che il segnalante, proprio perché si è identificato con nome e cognome in sede di denuncia all’A. G., poteva astrattamente beneficiare delle tutele di cui all’art. 54 bis d.lgs. 165/01, le quali, al contrario, non avrebbero potuto essergli accordate se la sua segnalazione fosse avvenuta in forma anonima.”.
Relativamente alla seconda questione, ricordiamo che l'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, prevede l'inversione dell'onere della prova, cioè vuole che sia “a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.”. Nella vicenda in esame, tuttavia, l'UPD non è stato in grado di fornire nessuna prova circa l'assenza del carattere ritorsivo dei provvedimenti adottati nei confronti del segnalante, avendo presentato all'Autorità delle memorie difensive ritenute di scarso contenuto.
Alla luce di queste (ed altre) valutazioni (che potete approfondire qui), l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha deliberato di irrogare una sanzione pecuniaria pari a euro 5.000 euro al responsabile dell'UPD, in qualità di firmatario dei provvedimenti dichiarati ritorsivi, da pagare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.