Illegittimità costituzionale dell’art. 14, d.lgs. 33/2013 – Delibera ANAC

05 Settembre 2019

Torniamo sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, d.lgs. 33/2013, già trattata in questo articolo, in cui abbiamo riportato la sentenza della Corte Costituzionale in risposta alla controversia sollevata dal TAR Lazio.


A seguito di tale sentenza, ANAC, con delibera 586 del 26 giugno 2019, ha revocato la sospensione della delibera 241/2017 (di cui avevamo parlato in questo articolo), fornendo indicazioni operative sull'applicazione della normativa, modificando ed integrando la delibera 241 e precisando alcuni aspetti della delibera 1134/2017, in cui si fornivano indicazioni per l'applicazione dell'art. 14 agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati.

 

L'Autorità conferma, innanzitutto, l'applicabilità della lett. c) dell'articolo in questione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione, cioè ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni, ed anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

 

Relativamente alla lettera f), art. 14, c.1, che vuole la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti, ANAC ritiene che tali disposizioni si applichino ai titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, che operano nelle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali.

L'Autorità chiede poi, per consentire la sua attività di vigilanza e per garantire la trasparenza amministrativa, che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, pubblichino nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Atti generali”, un atto organizzativo in cui si indicano quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, co. 3 e 4 e lo colleghino tramite link alla sottosezione relativa ai dirigenti.

Tuttavia dobbiamo sottolineare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 20 del 2019, aveva espressamente previsto che “Appartiene alla responsabilità del legislatore, nell’ambito dell’urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali”.

L'indicazione dell'ANAC, non essendoci una pronuncia del legislatore in merito, pone un problema relativo alla violazione dei dati personali, poiché la diffusione di dati certamente rilevanti, in mancanza di un apposito provvedimento legislativo che obblighi alla pubblicazione, resterebbe senza base giuridica (art. 6 del GDPR) e, quindi, sarebbe illecita. Per tale motivo consigliamo di non procedere alla pubblicazione dell'atto organizzativo come suggerito dall'Autorità, per evitare un'eventuale eccezione di violazione della protezione dei dati personali, fino ad un intervento da parte del legislatore.

 

Per quanto riguarda l'applicazione del comma 1-ter dell’art. 14, dal momento che la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità, resta fermo l'obbligo di pubblicazione dell'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, come già disposto nella delibera 241.

 

Si riportano, di seguito, una serie di precisazioni riguardo casi specifici, con riferimento all'applicazione del comma 1, fornite da ANAC nella delibera in esame, che, fermo restando quanto da noi sopra riportato relativamente alla lett. f), può comunque costituire un riferimento utile:


 

  1. Uffici di diretta collaborazione

    1. responsabili/capi: si applica esclusivamente la disciplina di cui alle lettere da a) ad e)
    2. dirigenti apicali (cioè posti al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non): è obbligatoria la pubblicazione dei dati di cui alle lett. da a) ad f)
    3. dirigenti non apicali: si applicano solo le lett. da a) ad e)
     
  2. Dirigenti generali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento: si applicano solo le lett. da a) ad e)

     

  3. Dirigenti di comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti: si applicano solo le lett. da a) ad e)

     

  4. Titolari di posizione organizzativa:

    1. posizione organizzativa di livello dirigenziale:

    - soggetti che svolgono compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumono la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non: si applicano le lett. da a) ad f)

    - altri: non si applica la lett. f)

    2. posizione organizzativa di livello non dirigenziale: è richiesta la pubblicazione del solo curriculum vitae

     

  5. Dirigenti scolastici: si applicano solo le lett. da a) ad e)

     

  6. Dirigenti sanitari:

    1. dirigenti apicali (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture complesse): si applicano le lett. da a) ad f)

    2. dirigenti non apicali (di strutture semplici): non si applica la lett. f)

    3. dirigenti che non rivestono nessuna delle posizioni indicate all’art. 41, co. 2: esclusi dall'applicazione dell'art.14
     

  7. Società in controllo pubblico, Enti di diritto privato ed Enti pubblici economici:

    1. direttori generali: si applicano le lett. da a) ad f)

    2. dirigenti ordinari: non si applica la lett. f)
     

Alla luce di queste precisazioni, le amministrazioni e gli enti che abbiano sospeso la pubblicazione in via cautelativa dall'inizio della questione devono procedere alla pubblicazione dei dati pregressi in base alle indicazioni fornite. L'Autorità svolgerà attività di vigilanza su tali obblighi a partire da tre mesi successivi alla pubblicazione della delibera sul sito.

 

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