Illegittimità costituzionale dell’art. 14, d.lgs. 33/2013 – Sentenza Corte Costituzionale

28 Febbraio 2019

Con Sentenza n. 20 del 2019 la Corte Costituzionale ha risposto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 33/2013 sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 19 settembre 2017.

In particolare, detto art. 14, al comma 1-bis equipara gli obblighi di trasparenza gravanti sui dirigenti a quelli imposti ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo di livello statale, regionale e locale, cioè impone anche ai titolari di incarichi dirigenziali (a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione) di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” della amministrazione di appartenenza:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni e le attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441– relative alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dello stato patrimoniale, quest’ultima concernente il possesso di beni immobili o mobili registrati, azioni, obbligazioni o quote societarie –, limitatamente al soggetto interessato, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, con la previsione che venga data evidenza al mancato consenso.

Secondo le elaborazione dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), detti obblighi comporterebbero il trattamento giuridico dei dati indicati a carico di circa centoquarantamila persone (senza contare né i coniugi né i parenti fino al secondo grado) e, a parere del TAR, tale trattamento si fonderebbe «sull’erronea assimilazione di condizioni non equiparabili fra loro (dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti cui il decreto si applica e titolari di incarichi politici)», prescindendo «dall’effettivo rischio corruttivo insito nella funzione svolta», ponendosi, dunque, in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’ordinamento europeo, oltreché con i principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali (in violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione), che richiedono che la raccolta e la divulgazione dei dati sui redditi dei dipendenti pubblici può essere imposta laddove risulti necessaria e appropriata per l’obiettivo di buona gestione delle risorse pubbliche.

Il TAR sostiene, inoltre, che l’equiparazione dei dirigenti pubblici con i titolari di incarichi politici e l’assenza di qualsiasi differenziazione tra le figure dirigenziali violerebbe l’art. 3 della Costituzione perché assimilerebbe condizioni che, «all’evidenza, non sono equiparabili fra loro», per «genesi, struttura, funzioni esercitate e poteri statali di riferimento».

Peraltro, osserva il TAR, le amministrazioni cui compete la pubblicazione on line dei dati non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzarli o di renderli non consultabili. Ciò si tradurrebbe in una difficoltà per i cittadini, che non avrebbero a disposizione efficaci strumenti di lettura e di elaborazione di dati sovrabbondanti o eccessivamente diffusi, per cui, oltre ad esser superflui ai fini perseguiti dalla norma, sarebbero anche suscettibili di interpretazioni distorte da parte dei cittadini che troverebbero difficoltà a trovare i dati realmente necessari.

Sarebbero, inoltre, a parere del TAR Lazio, violati anche gli artt. 2 e 13 della Costituzione che tutelano i diritti inviolabili dell’uomo e la libertà personale, stante la «suscettibilità della prescrizione imposta ai dirigenti di comunicare, ai fini della loro pubblicazione, i dati in contestazione, desunti dalla dichiarazione dei redditi, invece che una loro ragionata elaborazione, più funzionale alle finalità perseguite dalla trasparenza amministrativa e atta a scongiurare incontrovertibilmente la diffusione di dati sensibili o di dati, per un verso, superflui ai fini perseguiti dalla norma, per altro verso, suscettibili di interpretazioni distorte».

Relativamente al comma 1-ter dell’art. 14, secondo cui «ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente», il TAR ritiene che l’oggetto della pubblicazione prevista dall’ultimo periodo del predetto comma 1-ter costituirebbe un dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo e potrebbe, anzi, corrispondere del tutto a quest’ultimo, laddove il dirigente non percepisca altro emolumento diverso dalla retribuzione per l’incarico assegnato. Per cui, limitatamente alla prescrizione di cui all’ultimo periodo, a norma del quale l’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente, il rimettente estende la questione di legittimità costituzionale, richiamando integralmente le argomentazioni già esposte in ordine all’art. 14, comma 1-bis.

La Corte Costituzionale, alla luce delle questioni sollevate, dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell’art. 14, d.lgs. 33/2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Questo perché la mancanza di differenziazione tra dirigenti risulta in contrasto, da un lato, con il principio di eguaglianza e, dall’altro, con il principio di proporzionalità, che dovrebbe guidare ogni operazione di bilanciamento tra diritti fondamentali antagonisti, ponendosi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

In ragione di ciò il legislatore avrebbe dovuto operare distinzioni in base al grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e all’ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare.

D’altra parte, la stessa Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017, aveva suggerito al Parlamento e al Governo una modifica normativa che operasse una graduazione degli obblighi di pubblicazione proprio in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti.

La Corte Costituzionale dichiara, invece, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-ter, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto i provvedimenti impugnati nel giudizio principale non sono stati adottati in applicazione del comma 1-ter, ma del solo precedente comma 1-bis dell’art. 14.

Dichiara, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’obbligo imposto a ciascun titolare di incarico dirigenziale di pubblicare i dati di cui alla lettera c) dell’art. 14, comma 1, e dunque i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, perché tale obbligo risulta proporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, consentendo il controllo sull’impiego delle risorse pubbliche e permettendo la valutazione circa la congruità – rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti – di quelle utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione. Non ritiene, inoltre, che la pubblicazione di tali dati possa mettere a rischio la sicurezza o la libertà degli interessati, danneggiandone la dignità personale: si tratta, infatti, dell’ostensione di compensi o rimborsi spese direttamente connessi all’espletamento dell’incarico dirigenziale.

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