Procedimento sanzionatorio semplificato whistleblowing

27 Novembre 2018

Procedimento sanzionatorio semplificato whistleblowing - Delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018

È stata pubblicata il 19 novembre 2018 in Gazzetta Ufficiale, la Delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018, in cui viene emanato il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing).
Nel Regolamento, l’Autorità Nazionale Anticorruzione disciplina il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 54-bis, comma 6, indicando: modalità di avvio del procedimento, responsabile del procedimento, ordine di priorità, tutte le fasi del procedimento sanzionatorio e dell’istruttoria fino alla conclusione e conseguente pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

Accanto al normale procedimento, però, viene prevista la possibilità di avviare un procedimento sanzionatorio semplificato nel caso in cui ANAC abbia verificato, in seguito alla sua attività di vigilanza o a seguito di segnalazioni, la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis.

Ricordiamo, infatti, che avere un sistema che permetta di ricevere e gestire le segnalazioni e, al contempo, di garantire riservatezza al segnalante, è obbligatorio.

In questo caso, il procedimento avrà una durata di molto inferiore rispetto al caso del procedimento normale. Difatti, nel caso del procedimento semplificato, il dirigente dell’ufficio competente, ha un termine di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle deduzioni e dei documenti da parte dei soggetti cui è stata notificata la lettera di contestazione degli addebiti ovvero scaduto il termine per la loro presentazione, per trasmettere al Consiglio dell’Autorità la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.

Una volta adottato, il provvedimento sanzionatorio viene pubblicato sul sito dell’Autorità, che può disporne la pubblicazione anche sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente.
Il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicherà ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore.
Per eventuali chiarimenti, potete rivolgervi al nostro helpdesk.
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