Criticità Whistleblowing: qualità delle segnalazioni

10 Luglio 2018

Criticità Whistleblowing: qualità delle segnalazioni

Avevamo già accennato in questo articolo sul 3° Rapporto annuale Whistleblowing presentato da ANAC il 28 giugno 2018, come l\'Autorità abbia riscontrato, tra le criticità legate a questo strumento, la qualità delle segnalazioni, che spesso riguardano condotte non rientranti nella tutela del Whistleblowing, ma che prevedono già altri tipi di tutela.
Esempio di tale criticità è emerso proprio lo scorso giugno, relativamente ad un caso presentato al Tar Campania, che è interessante conoscere.

Innanzitutto, ricordiamo che l\'istituto del Whistleblowing, tutela il dipendente pubblico che, nell\'interesse dell\'integrità della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e che la segnalazione è sottratta all\'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Fatta questa necessaria premessa, torniamo al caso in esame. La questione riguardava la denuncia di una dipendente che segnalava atti persecutori subiti da parte di una sua dirigente. Alla dirigente era stato negato l\'accesso agli atti amministrativi riguardanti tale controversia, facendo appello alla tutela prevista dall\'art. 54-bis del d.lgs 165/2001 e cioè alla tutela richiamata pocanzi per i Whistleblowers. Il Tar Campania, con sentenza n.3880 (sez. VI, 8 giungo 2018), ha accolto il ricorso della dirigente, in quanto la fattispecie non era riconducibile ad un caso di Whistleblowing, bensì ad una ordinaria controversia di lavoro.

Appare infatti importante sottolineare come la tutela prevista dall\'art. 54-bis riguardi il dipendente pubblico che segnala condotte illecite nell\'interesse dell\'integrità della pubblica amministrazione. In questo caso la segnalante "non ha agito a tutela dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione ma a tutela dei diritti nascenti dal proprio rapporto di lavoro asseritamente lesi dalla ricorrente nel contesto di una annosa situazione di contrasto che la vede opposta a quest’ultima". Inoltre, nel caso di specie, "è anche evidente che non esiste alcuna esigenza di garantire l’anonimato di un denunciante (dato che la circostanza che la signora-OMISSIS-ha denunciato con esposto le illegittimità che la ricorrente avrebbe compiuto nei suoi confronti è ben nota a tutte le parti)."

Nel caso in esame, dunque, è apparso evidente che non ci si trovasse di fronte ad un caso di Whistleblowing e, di conseguenza, la segnalante non aveva diritto alla tutela nè dell\'anonimato, nè della sottrazione dell\'accesso agli atti, che invece, costituisce “principio generale dell’attività amministrativa”.

In conclusione, la sentenza ribadisce, come d\'altra parte già fatto in diverse occasioni da ANAC, che l\'istituto del Whistleblowing non può e non deve essere utilizzato per scopi personali e per fatti che riguardano la disciplina del rapporto di lavoro o fatti disciplinati da altre normative.

Per eventuali chiarimenti, potete rivolgervi al nostro helpdesk.
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