Attestazioni OIV o struttura analoga 2018 enti e società
08 Marzo 2018Attestazioni OIV o struttura analoga 2018 enti e società - Delibera ANAC 141 del 21 febbraio 2018
Come annunciato in questo articolo, tutti i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 ossia enti pubblici economici; società in controllo pubblico, con l’esclusione di quelle quotate; associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni, sono tenuti al monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2018.
Il monitoraggio deve essere riferito ai seguenti dati, pubblicati al 31 marzo 2018:
1. Consulenti e collaboratori (art. 15 e art. 15 bis)
2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)
3. Selezione del personale (art. 19, d.lgs.n. 33/2013, art. 1, co. 16, lett. d) l.190/2012, art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016)
4. Bilanci (art. 29, d.lgs. n. 33/2013 e art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016)
5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)
6. Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31)
7. Servizi erogati (carta dei servizi e standard di qualità, class action, costi contabilizzati, liste di attesa, servizi in rete- artt.32 e 41 d.lgs. 33/2013, artt. 1 e 4 d.lgs.198/2009, art. 7, co. 3, d.lgs. 82/2005)
8. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza o integrazione del MOG 231 (art. 10)
9. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).
Oltre a questi dati, gli OIV (o gli organismi con funzioni analoghe) degli enti, delle aziende e delle strutture private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario, sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati relativi alle liste di attesa (art. 41,co. 6). In caso di mancanza di OIV (o di organismi con funzioni analoghe), nelle strutture private l’attestazione è predisposta dal rappresentante legale.