Società in controllo pubblico: trasparenza

28 Dicembre 2017

Società in controllo pubblico: trasparenza - Parte III

Riprendiamo gli approfondimenti relativi alle linee guida ANAC per società partecipate ed enti pubblici economici – Delibera n.1134, terminando il focus sulle società in controllo pubblico iniziato in questi due articoli precedenti (Parte I e Parte II). Naturalmente, saprete che le società devono riservare nel documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del “modello 231” (ovvero nell’unico documento contenente insieme misure integrative e misure del “modello 231”) un\'apposita sezione alle misure di trasparenza, in cui siano individuate le misure organizzative e le responsabilità nella gestione dei flussi delle informazioni da trasmettere e pubblicare, sia con riferimento a informazioni e documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, sia con riferimento a quelli c.d. “ulteriori” individuati dalla società stessa in base alle proprie caratteristiche strutturali e funzionali.
Oltre al rispetto delle disposizioni previste dal decreto 33/2013 in materia di trasparenza, il d.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” introduce specifici obblighi di pubblicazione all\'art. 19, per i quali, in caso di inadempienza, si applicano le stesse sanzioni del d.lgs. 33/2013, ossia: impossibilità di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell’amministrazione controllante (art. 22, co. 4); irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).
Nel suddetto articolo 19, ai commi 2 e 3, con riferimento alla selezione del personale, si prevede l\'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, secondo i principi di cui all\'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dei principi europei di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Al comma 7 dello stesso articolo, si introduce l\'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie, dei provvedimenti (delle amministrazioni pubbliche socie) in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale, nonché dei provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.
Ai suddetti obblighi, si aggiungono gli “Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate” previsti dall\'art.15-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016. Secondo tale disposizione “[...]le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell\'atto di conferimento dell\'incarico, l\'oggetto della prestazione, la ragione dell\'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.”
La pubblicazione di tali informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta (come previsto al comma 2).
Con riferimento alle disposizioni dell\'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016), queste si ritengono applicabili, in quanto compatibili, a titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, facendo, però, una piccola ma doverosa distinzione tra i direttori generali (dotati di poteri decisionali e di adozione di atti di gestione) e gli altri dirigenti che, invece, non hanno autonomi poteri di amministrazione e gestione. In questo caso, dunque, mentre il comma 1 si applica in toto ai direttori generali, per gli altri dirigenti sono applicabili le sole misure indicate al co. 1, lett. da a) ad e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f).
Altra eccezione riguarda gli enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato concorrenziale sia attività di pubblico interesse. In questi casi, oltre ai generali obblighi di trasparenza sull’organizzazione cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte. Inoltre, con riferimento ai compensi dei dirigenti, ferma restando la pubblicazione dei compensi individualmente corrisposti ai dirigenti delle strutture deputate allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività commerciali potrà avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta in ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.
Ricordiamo che anche per le società in controllo pubblico si applicano le disposizioni in materia di accesso generalizzato e di pubblicazione sul sito web. Tuttavia, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione “Società trasparente” e pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.
Per qualsiasi chiarimento, come sempre, potete rivolgervi al nostro helpdesk.
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