Tutela al Whistleblower - Parte III

21 Dicembre 2017

Tutela al Whistleblower – Parte III

dell’avv. Antonia Andidaro Si conclude con l’analisi dell’art. 3, ultimo segmento del testo di legge, il percorso di approfondimento della nuova disposizione legislativa avente ad oggetto la Tutela al Whistleblower vigente nel territorio nazionale a partire dal 29.12.2017. La norma in oggetto, nello specifico, pone l’accento su quelli che sono considerati, nell’ottica del Whistleblowing, i limiti applicabili alla rivelazione del segreto d’ufficio.

L\'articolo 3, con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d\'ufficio, professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale, nonché di violazione dell\'obbligo di fedeltà all\'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell\'interesse all\'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

La giusta causa opera dunque come causa scriminante, nel presupposto che vi sia un interesse preminente (in tal caso l\'interesse all\'integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione.

Quindi in presenza di un reato, violazione e divulgazione di segreto di ufficio, lo stesso non si considera integrato in quanto si ritiene preminente e meritevole di maggior tutela la prevenzione e la repressione di fatti illeciti, riscontrabili in seno alle amministrazione pubbliche o private che siano. Ciò che prevale e deve prevalere è la lotta alla corruzione e all’illecito in senso ampio, per cui ben venga l’operatività della scriminante a fronte dell’azione finalizzata alla prevenzione e alla repressione di illeciti.

Costituirà, al contrario, violazione dell\'obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell\'eliminazione dell\'illecito.

In questi casi, naturalmente, non troverà dunque più applicazione la giusta causa e sussisterà la fattispecie di reato a tutela del segreto.
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