Tutela al Whistleblower - Parte II
dell’avv. Antonia Andidaro Continua l’approfondimento sul nuovo dettato normativo in tema di tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell\'ente, di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. L\'articolo 2, della legge passata al Senato il 15 Novembre 2017, e pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2017 (Legge 30 novembre 2017, n. 179) e vigente dal 29.12.2017,
ha inteso estendere il sistema garantistico anche al settore privato. La nuova disposizione apporta modifiche di spessore all’ articolo 6 del D.lgs. 231 del 2001 sulla “Responsabilità amministrativa degli enti”, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione di cui gli stessi Enti dovranno farsi attori e che dovranno risultare mezzi idonei a prevenire reati e/o illeciti in senso ampio.
In particolare,
sono aggiunti all\'articolo 6 tre nuovi commi. Il
comma 2-bis, prevede la creazione di più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l\'ente, di gestire segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell\'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni a questi attribuiti e da questi stessi svolte.
Tali canali debbono garantire la riservatezza dell\'identità del segnalante, non anche l’anonimato, nelle attività di gestione della segnalazione; in tal senso la modalità informatica è uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell\'identità del segnalante, cosi come tra l’altro voluto fortemente dall’ ANAC (si richiama in tal senso quanto reso noto dalla stessa Autorità con la pubblicazioni dei lavori scaturiti dal secondo monitoraggio sul WB in Italia).
I modelli di organizzazione devono prevedere
sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, mentre si è previsto l\'obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate, oltre alla responsabilità penale in caso di accertamento dei reati di ingiuria e diffamazione. Il
comma 2-ter prevede che l\'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all\'ispettorato Nazionale del Lavoro. Il
comma 2-quater sancisce la
nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante.
Sono altresì nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come nel settore pubblico è
onere del datore di lavoro dimostrare che l\'adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.
In attesa del terzo e ultimo approfondimento sull\'argomento, potete, come sempre, rivolgervi al nostro helpdesk.