TUTELA AL WHISTLEBLOWER
19 Dicembre 2017
TUTELA AL WHISTLEBLOWER - PARTE I
dell’avv. Antonia Andidaro
15 NOVEMBRE 2017..UNA DATA DA RICORDARE…
Poco prima di mezzogiorno del 15 novembre del 2017, l\'Italia mette a segno la sua "legge sul whistleblowing", con 357 voti favorevoli sui 418 parlamentari presenti a Montecitorio, dopo un anno e mezzo di stallo al Senato, il testo di legge è approvato.
Con l’atto 3365-B il parlamento concretizza un passo avanti alla lotta contro la corruzione. Raffaele Cantone, presidente dell’Anac, l’ha definita “una norma di civiltà perché chi segnala illeciti non può essere lasciato solo. Le condizioni per giungere a questo risultato sembravano molto difficili ma poi il Parlamento ha saputo trovare un’ampia e significativa convergenza”. Cosa prevede la legge?
I whistleblowers che segnalano gli illeciti all’Anac o alla magistratura, oltre a veder protetta la propria identità non potranno essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altre misure ritorsive. Nel caso in cui ciò dovesse accadere, sarà accordato il reintegro perché l’atto ritorsivo sarà considerato nullo. L’onere della prova è invertito. Ricadrà sull’ Ente l’onere di dimostrare l’estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione. Un cenno particolare merita il sistema sanzionatorio previsto dall’ art. 2 della legge (tre gli articoli in tutto) nel caso in cui vengano adottate misure discriminatorie a danno del segnalante. Il dipendente privato o pubblico o ancora il collaboratore ovvero i sindacati di rappresentanza a fronte di un conclamato atto discriminatorio correlato alla segnalazione potrà informare l’ANAC che a sua volta ne darà comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e agli altri organismi di garanzia; in questi casi l’Anac potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’Anac applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro a carico del responsabile che non svolga le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Nell’ applicare la misura della sanzione verrà tenuto conto delle dimensioni dell\'amministrazione.
Tale aspetto non trascurabile si associa quindi alla nullità di eventuali atti discriminatori o ritorsivi, esempio: demansionamento, licenziamento, trasferimento ovvero sottoposizione ad altra misura organizzativa che potrebbe avere effetti negativi, sempre fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno. Quindi nullo l’ atto e sanzioni per chi lo infligge e/o per chi trascura lo studio della segnalazione. Seguiranno altri approfondimenti. Come sempre, vi ricordiamo che per qualsiasi chiarimento è attivo per voi il nostro helpdesk.