Whistleblowing è legge!
Pubblicata oggi, 14 dicembre 2017, in Gazzetta Ufficiale, la tanto attesa legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell\'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Diversamente da quanto precedentemente annunciato,
tale provvedimento entrerà in vigore a partire dal 29 dicembre 2017.
Da quel momento, il pubblico dipendente che, nell\'interesse dell\'integrità della pubblica amministrazione, segnalerà al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ad ANAC, oppure denuncerà all\'autorità giudiziaria condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (salvi casi di calunnia o diffamazione) non potrà essere sanzionato,demansionato, licenziato, trasferito, o comunque non potrà subire ritorsioni di nessun tipo come conseguenza della segnalazione.
In accordo con il Garante per la protezione dei dati personali, ANAC ha adottato delle linee guida che prevedono l\'utilizzo di modalità anche informatiche, promuovendo il ricorso a strumenti di crittografia che tutelino l\'identità del segnalante e il contenuto delle segnalazioni. L\'identità del segnalante, infatti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (a meno che la conoscenza dell\'identità sia indispensabile per la difesa dell\'incolpato) e la segnalazione è sottratta all\'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se, perciò, non vengono adottate delle procedure che consentano l\'inoltro e la gestione delle segnalazioni e che consentano di mantenere riservata l\'identità di chi segnala, oppure se il responsabile non si occuperà delle segnalazioni ricevute verificandole e analizzandole, ANAC
applicherà al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Avere, quindi, un sistema che permetta di ricevere e gestire le segnalazioni e, al contempo, di garantire riservatezza al segnalante, diventa obbligatorio.
Nel caso in cui si verifichino comunque casi di ritorsioni, il responsabile delle misure discriminatorie sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 5.000 a 30.000 euro e l\'atto ritorsivo sarà nullo. Tali disposizioni si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come definite all\'art.1 e 3 del d.lgs 165/2001 e agli enti destinatari del d.lgs 231/2001, ai dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ma anche ai collaboratori e ai lavoratori delle imprese di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell\'amministrazione pubblica.
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