Società in controllo pubblico: Linee guida ANAC

29 Novembre 2017

Società in controllo pubblico: Linee guida ANAC - Parte I

Tra i soggetti destinatari delle Linee guida ANAC di cui abbiamo accennato in questo articolo, i primi di cui ci occuperemo in questa serie di articoli di approfondimento, sono le Società in controllo pubblico.

Il d.lgs n. 33/2013 rinvia, per la definizione di società a controllo pubblico, al d.lgs. n. 175/2016, che, all\'art.2, comma 1, definisce come «società a controllo pubblico»: “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo [...]”, dove per “controllo” si intende “la situazione descritta nell\'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all\'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.”

Sono, dunque, da considerare soggetti destinatari delle Linee guida, sia le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, sia le società in cui un’altra società dispone dei voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, sia le società sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono, infine, da ricomprendere in questa categoria, anche le società a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile è esercitato da una pluralità di amministrazioni, e gli enti pubblici economici.

Ai fini di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Nonostante l\'art.1, comma 2-bis (introdotto dal d.lgs. 97/2016) di tale legge abbia reso obbligatoria esclusivamente l\'adozione di misure integrative del modello 231 e non l\'adozione propria del modello stesso, l\'Autorità ne raccomanda fortemente l\'adozione almeno relativamente alle misure integrative anticorruzione, riservandosi il diritto di verificarne adozione e qualità in sede di vigilanza. Qualora una società decida di non adottare il modello 231, ma di limitarsi all’adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovrà motivare tale decisione.

L\'elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione non possono essere affidate a soggetti estranei alla società, ma tale compito spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza.

Di tali misure, una volta adottate, va data adeguata pubblicità sia all\'interno della società, sia all\'esterno tramite pubblicazione sul sito web della società. Nel caso in cui ne sia sprovvista, spetta all\'amministrazione controllante riservare una sezione del proprio sito web, dove la società potrà pubblicare i dati che la riguardano.

Veniamo ora all\'oggetto delle misure di cui stiamo trattando.

Le società devono innanzitutto effettuare un\'analisi del contesto per individuare le aree a rischio e i possibili fenomeni di corruzione, nonché individuare le relative misure di prevenzione e, di conseguenza, mettere in piedi un adeguato sistema di controlli, assicurando il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. 190/2012. E\' necessario che le società si dotino di un codice di comportamento (oppure integrino quello già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) in cui venga data evidenza dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione e delle relative misure disciplinari. Devono, inoltre, garantire adeguata formazione in materia di prevenzione della corruzione e prevedere elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Con riferimento agli incarichi amministrativi e dirigenziali, all’interno delle società deve essere previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità e incompatibilità.

Configurano cause di inconferibilità per gli amministratori: condanne per reati contro la pubblica amministrazione (che costituisce causa di inconferibilità anche per i dirigenti), essere componenti di organo politico di livello regionale e locale e l\'ipotesi prevista dall’art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all\'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l\'esercizio dell\'attività di direzione e coordinamento».

Sono, invece, situazioni di incompatibilità quelle tra: incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali; incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali; incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Si aggiunge, poi, quanto previsto dall’art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l\'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall\'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori».

Per evitare l\'insorgere di queste situazioni, le società devono predisporre delle misure idonee, prevedendo che: all\'atto di attribuzione dell\'incarico siano inserite espressamente le cause di inconferibilità e incompatibilità; che all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto, i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità; che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pianifichi ed effettui un’adeguata attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società.

Una tra le principali misure di prevenzione della corruzione di cui anche le società devono dotarsi è, infine, un sistema di Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. WHISTLEBLOWING),che, ricordiamo, è diventato legge proprio nei giorni scorsi (potete trovare qui il nostro articolo).

Naturalmente, per tutte le misure di prevenzione della corruzione adottate, va garantito un attento monitoraggio, individuandone modalità, tecniche e frequenza, anche ai fini del loro aggiornamento periodico. Vanno, perciò, specificati i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra evidentemente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto da ANAC.

Data la vastità e particolarità dell\'argomento, continueremo la trattazione della nuova disciplina prevista per le società in controllo pubblico, come definita nelle Linee guida ANAC, nel prossimo articolo.
Intanto, per qualsiasi chiarimento, vi ricordiamo che è sempre a vostra disposizione il nostro helpdesk.
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