Link alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

01 Settembre 2017

Link alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze) - stazioni appaltanti

Eccoci, ancora una volta, a trattare con voi circa la possibilità di rinvio tramite link, introdotta dal d.lgs. 97/2016 che ha modificato il decreto trasparenza al fine di semplificare l\'operato delle amministrazioni, in particolare in tema di Banche Dati Nazionali con l\'introduzione dell\'art. 9-bis che, come abbiamo già detto, dovrebbe consentire di evitare la ri-pubblicazione di dati già presenti nelle suddette Banche Dati, consentendone, appunto, il rinvio tramite link.

Dopo aver analizzato l\'utilità di questa previsione in merito ai dati destinati a PerlaPA (QUI per leggere l\'articolo), ci occupiamo, ora, del Link alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Ai fini dell\'adempimento delle Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell\'illegalità nella pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni  relative a: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate (ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 32). Ogni semestre tali informazioni vanno trasmesse all\'ANAC ed entro il 31 gennaio di ogni anno vanno pubblicate in tabelle riassuntive (con riferimento all\'anno precedente) rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono, poi, in formato digitale tali informazioni all’Autorità che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Prima del d.lgs. 97/2016, quindi, ogni ente aveva il doppio onere di pubblicare prima sul proprio sito e poi trasmettere i dati di cui sopra alla BDAP, con un aggravio in termini di tempo e di costo.

Dal 23 giugno 2017, grazie alle modifiche del d.lgs. 97/2016, gli enti assolvono automaticamente gli obblighi della legge 190/2012 esclusivamente per la parte lavori, con la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla BDAP che gli viene fornito direttamente dal MEF (dal momento che le informazioni richieste dalla l. 190/2012 sono già rilevate dalla BDAP), se l\'ente è adempiente al d.lgs. 229/2011.

Si tratta, pertanto, di un rinvio alla Banca dati ex art. 9-bis per gli obblighi di trasparenza, di cui ci siamo occupati in precedenti articoli, ma solo relativamente alla parte lavori.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’ANAC trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra in formato digitale standard aperto. Qualora ciò accada, le amministrazioni saranno sottoposte ad una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 50.000 se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri (come previsto dal nuovo Codice degli appalti, d.lgs. 50/2016).

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere, entro i tempi richiesti, alla pubblicazione e trasmissione di quanto sopra, onde evitare di incorrere nelle previste sanzioni. 
Per ulteriori informazioni al riguardo potete rivolgervi all\'helpdesk. 
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