Regolamenti ANAC sull'esercizio dell' attività di vigilanza - segnalazioni
27 Luglio 2017
Regolamenti ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza del 29 marzo 2017 - segnalazioni
dell’avv. Antonia Andidaro Tratteremo da vicino alcuni rilevanti aspetti attinenti lo svolgimento dell’attività di vigilanza.
Occorre però in premessa fare un breve cenno alla modalità di presentazione delle segnalazioni, anche solo in riferimento a quelle inviate direttamente all’ANAC.
L’art. 5, di entrambi i regolamenti, infatti, prescrive che l’attività di vigilanza può, altresì, essere attivata a seguito di segnalazioni presentate direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l’utilizzo di un modello che è stato allegato al testo dei regolamenti de quo e reso, comunque, disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità.
La stessa segnalazione andrà, poi, trasmessa mediante posta elettronica certificata.
Il modulo di cui sopra dovrà essere compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato della eventuale documentazione giustificativa, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante.
Il segnalante avrà l’onere di indicare, altresì, l’indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell’Autorità.
Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, dovrà indicare e documentare gli elementi rilevanti.
Correlato al regime di presentazione delle segnalazioni appare quello che disciplina le ipotesi di archiviazione delle stesse.
In tal senso vanno richiamati contestualmente gli artt. 6 e 7 dei rispettivi regolamenti, anche in questo caso la disciplina risulta identica.
In forza dell’art.6, le segnalazioni anonime ossia quelle che non recano alcuna sottoscrizione ovvero che rechino una sottoscrizione illeggibile o ancora che pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza sono archiviate dal dirigente.
In ultimo le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate potranno essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza.
Il dirigente dell’ufficio potrà altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.
Ancora, così come previsto dell’art.7 si procederà ad archiviazione, anche nei casi di:
-
manifesta infondatezza della segnalazione;
-
contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
-
manifesta incompetenza dell’Autorità;
-
questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l’accertamento nel merito di proprie vicende soggettive.
L’archiviazione è comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta.
La segnalazione si intende archiviata se l’Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all’articolo 12, comma 2, del presente Regolamento.
È fatta salva l’attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell’Autorità.
Nei casi di cui al comma 1, lettera c), ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l’invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.
Il dirigente invia, con cadenza bimestrale, al Consiglio l’elenco delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.
Affrontando ora le fasi riferibili al concreto svolgimento dell’ attività di vigilanza in primo luogo, appare di rilevante interesse la disciplina riguardante la partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria; recita l’art 12 in entrambi i regolamenti: possono partecipare all’istruttoria: i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 12, comma 5 nonché altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all’oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.
I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facoltà di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016 ed inoltre potranno presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento.
Seguendo l’iter procedurale, imposto dai regolamenti de quo, disciplinanti le fasi di svolgimento dell’attività di vigilanza non si può fare a meno di operare un breve richiamo al contenuto dell’art 14, nel quale si apprende come il responsabile del procedimento agisce formulando per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, che indicano:
-
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
-
b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento; tale termine è stabilito in relazione all’urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti e non è inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni.
I documenti di cui è richiesta l’esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all’originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.
Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all’interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2, non può essere tralasciata l’ipotesi contemplata dall’ art 15 ossia il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 12.
I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento possono presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, istanza di audizione all’ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell’audizione.
Nel corso delle audizioni, i soggetti convocati possono comparire in persona del RPCT, per i profili di competenza, del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti.
L’audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio, dai soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento per l’adozione di un atto di ordine o di segnalazione. La richiesta di audizione deve specificare l’oggetto dell’esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell’audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.
Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Non in ultimo, l’art 16, statuisce che nell’ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un’attività ispettiva, da eseguire secondo le modalità indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del team ispettivo, l’eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l’ambito soggettivo, l’oggetto dell’accertamento.
Entro il termine assegnato per la conclusione dell’attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, l’ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all’ufficio richiedente per i successivi adempimenti.
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione correlata ai temi trattati sopra, come di consueto, siamo a Vs completa disposizione tramite helpdesk.
');