Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza - Pubblicazione dati PerlaPA

24 Luglio 2017

Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza - Pubblicazione dati PerlaPA

Qualche giorno fa, in questo articolo, abbiamo esposto il problema che potrebbe porsi nel momento in cui i dati contenuti nelle banche dati nazionali non corrispondano esattamente ai dati da pubblicare ex. d.lgs. 33/2013 in seguito all\'introduzione del nuovo art. 9-bis nel decreto trasparenza, che ha previsto l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche titolari delle banche dati nazionali di cui all’allegato B del decreto 33/2013 (PERLAPA, BDAP, BDNCP, ecc.) di rendere pubbliche tali banche dati, in modo da consentirvi un rinvio tramite link, onde evitare di dover ri-pubblicare i dati ivi contenuti.

Uno di questi casi di non perfetta corrispondenza tra i dati pare interessare i Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza , per i quali gli obblighi di pubblicazione sono previsti all\'art. 15 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

In particolare, il comma 1 del suddetto articolo, facendo espresso richiamo all\'art. 9-bis da cui siamo partiti, prevede che queste "pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell\'atto di conferimento dell\'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato". Dal 1/1/2018 (data di entrata in vigore dei nuovi obblighi previsti dal d.lgs. 75/2017), si avrà perfetta coincidenza tra i dati pubblicati ai fini della trasparenza e i dati comunicati alle banche dati, perciò sembrerebbe verificarsi effettivamente la semplificazione voluta dal legislatore con l\'introduzione dell\'art. 9-bis e basterà pubblicare il collegamento link alla banca dati per adempiere.

Usiamo il  condizionale poichè il problema resta, invece, aperto per quasi tutti gli incarichi affidati; infatti, per quanto riguarda i Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza che non appartengono già alla PA ma sono soggetti ESTERNI  si applicherà quanto previsto al comma 2 dell\'art.15, dove non si fa riferimento al 9-bis. Per loro si prevede, infatti, la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi, con l\'indicazione dei soggetti percettori del compenso, della ragione dell\'incarico e dell\'ammontare erogato. A ciò si aggiunge, poi, la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati previsti all\'art. 53 del d.lgs. 165/2001, proprio di recente modificato dal d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75  (in G.U. 07/06/2017, n.130), che al comma 14, secondo periodo, prevede che le amministrazioni inseriscano nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei consulenti, con oggetto, durata e compenso, nonchè l\'attestazione dell\'avvenuta verifica dell\'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali.

Possiamo, quindi, ben notare come i dati richiesti ai fini della trasparenza, relativi ai soggetti ESTERNI, non siano esattamente gli stessi richiesti ai fini della comunicazione a PerlaPA, per cui, in questi casi, non si potrà godere della semplificazione del rinvio come avviene per i soggetti di cui al comma 1.

Attenzione! Per i soggetti ESTERNI, la pubblicazione dei dati richiesti dal d.lgs. 33/2013 e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica diventano condizioni per l\'acquisizione dell\'efficacia dell\'atto e per la liquidazione del compenso. Nel caso in cui venga omessa la pubblicazione ma venga comunque pagato il corrispettivo, la responsabilità ricade sul dirigente che ha disposto il pagamento e comporta una sanzione pari alla somma corrisposta, salvo il risarcimento del danno del destinatario.

Ecco perchè, come già comunicato nel precedente articolo su questo tema, predisporremo un\'apposita funzione che consentirà di effettuare direttamente dal software Pa33 la comunicazione di cui sopra, garantendo al tempo stesso l\'adempimento e la tempestività richiesta dalla normativa senza gravare ulteriormente sul vostro lavoro.

Ovviamente per i soggetti destinatari dell\'art. 15-bis del d.lgs. 33/2013 (società controllate) la possibilità di rinvio, seppur citata al comma 1, non potrà essere attivata per mancanza della Banca Dati Nazionale (si tratta certamente di un  refuso - anche nell\'allegato B manca ogni indicazione-)
Per maggiori chiarimenti vi invitiamo a rivolgervi all\'helpdesk, sempre a vostra disposizione.
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