Regolamenti ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza

23 Giugno 2017

Regolamenti ANAC sull\'esercizio dell\'attività di vigilanza del 29 marzo 2017

dell\'avv. Antonia Andidaro

Sono due i Regolamenti sull\'esercizio dell\'attività di vigilanza che ANAC ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017. Il primo disciplina i procedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sull\'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente di cui all’art. 45 del D.Lgs 33/2013. Il secondo, invece, disciplina i procedimenti dell’ANAC concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione alla corruzione di cui all’art. 1 comma 2 let. f, della legge 190/2012.

I regolamenti nascono dalla necessità di meglio precisare i ruoli e i poteri dell’ANAC in considerazione dell’attività di vigilanza dalla stessa svolta.

Ai sensi dell’art 4 del primo regolamento richiamato ( adempimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 45 D.Lgs 33/2013 ), l’attività di vigilanza potrà essere attivata:
  • per input dell’ufficio competente, secondo la direttiva annuale ( entro il 31 gennaio di ogni anno , il Consiglio dovrà approvare una direttiva programmatica alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici, nel corso delle attività nell’anno precedente);
  • per effetto di una segnalazione, che dovrà essere formulata con l’utilizzo di un modulo messo a disposizione dalla stessa ANAC, e presentata alla stessa Autorità;
  • per effetto di una segnalazione di illecito, da parte di un dipendente pubblico, (c.d. whistleblower ), la cui trattazione sarà svolta dall’ufficio competente, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Lo stesso regime è previsto dal secondo regolamento ( Misure di prevenzione ex art. 1 comma 2 lett. f L.190/2012), con l’aggiunta del punto 3 all’art 4 , per come richiamato, ossia l’attività di vigilanza potrà ulteriormente essere attivata in forza di una segnalazione proveniente dagli OIV e dai RCPT, che potranno segnalare gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo che gli stessi abbiano esperito tutte le proprie funzioni.
 

Una volta azionata l’attività di vigilanza, qualora non si verifichi l’archiviazione, si giungerà all’adozione di un atto conclusivo del procedimento che, secondo l’art. 11 del primo Regolamento, potrà coincidere:

  • con un atto nel quale l’Autorità registra che l’amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;
  • con una raccomandazione non vincolante, indirizzata alle amministrazioni interessate, volte alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria e/o all’adozione di misure richiamate in orientamenti, nel PNA e suoi aggiornamenti, nonché in linee guida in materia di trasparenza dell’Autorità;
  • con una segnalazione, del mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione, quale illecito disciplinare indirizzato all’ufficio di cui all’art. 55-bis, comma 4 del D.L. n. 165/2001, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell’amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte di conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità di cui al comma 4 dell’art. 45 del D.Lgs. 33/2013;
  • con un ordine indirizzato alle amministrazioni interessate di procedere alla pubblicazione di documenti informazioni, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
  • con un ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente.

La tipologia di atti conclusivi del procedimento previsti, invece, dall’art. 11 del secondo Regolamento, qualora non si verifichi l’archiviazione, sono i seguenti:

  • atto nel quale l’Autorità registra che l’amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;
  • raccomandazione, indirizzata alle amministrazioni interessate, di adottare misure di prevenzione della corruzione da inserire nei propri Piani di prevenzione della corruzione e di trasparenza (PTPCT);
  • segnalazione, indirizzata all’organo di indirizzo dell’amministrazione interessata, di atti o fatti che possano dar luogo alle responsabilità di cui ai commi 12 e 14 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012;
  • ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare misure di prevenzione della corruzione previste dal PNA, dai suoi aggiornamenti, nonché da Linee guida avente il medesimo valore di atto di indirizzo (ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012);
  • ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adottare atti e provvedimenti attuativi delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel PTPCT, ovvero di rimuovere di atti e provvedimenti contrastanti con tali misure (ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012).

Seguirà approfondimento sull’iter di gestione del procedimento di vigilanza.

  Potete trovare il testo integrale dei regolamenti qui: Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione   Se avete bisogno di chiarimenti potete rivolgerVi, come di consueto, al nostro Helpdesk.
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