Linee guida sul procedimento di rilascio e perfezionamento del CIG

06 Maggio 2017

Linee guida sul procedimento di rilascio e perfezionamento del CIG - Delibera ANAC n. 1 dell’11 gennaio 2017

In seguito all\'entrata in vigore del  D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e successive modifiche,  l\'Autorità Anticorruzione ha emanato le Linee guida sul procedimento di rilascio e perfezionamento del CIG con delibera 1/2017, in modo da chiarire alcuni punti.
Vogliamo innanzitutto sottolineare che il CIG (ossia il codice identificativo gara) è uno strumento informativo fondamentale nell’attività di monitoraggio della corruzione e della trasparenza, richiesto espressamente ai sensi della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e della legge 136 del 2010 tra i dati che obbligatoriamente vanno pubblicati sui siti web istituzionali delle Stazioni appaltanti in quanto consentono:
  1. l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
  2. la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
  3. l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
  4. il controllo sulla spesa pubblica
ANAC precisa che il CIG va acquisito prima dell’indizione di un qualsiasi tipo di procedura selettiva, anche se in deroga alle modalità di affidamento ordinarie. Si fa l’esempio dell’affidamento diretto in emergenza che impone l’obbligo di acquisire il CIG prima della stipula del contratto così da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e parallelamente il pagamento del contributo da parte dell’operatore economico individuato.

Ai soli fini della tracciabilità, poi, il CIG è equiparato allo SMART CIG che si acquisisce con l’immissione di un numero ridotto di informazioni.

Prosegue ANAC esplicitando che, qualunque sia la procedura per la quale il CIG è stato acquisito, entro 90 giorni va perfezionato ad opera del RUP inserendo le ulteriori informazioni, pena la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, dove è prevista per chi rifiuti od ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, una sanzione da 250 a 25.000 euro, mentre, per chi non fornisca informazioni od esibisca documenti non veritieri, una sanzione da 500 a 50.000 euro, irrogate direttamente dall\'Autorità.

Il mancato perfezionamento del CIG entro il termine di 90 giorni comporta la cancellazione dello stesso e dunque la mancata trasmissione all’ANAC delle informazioni obbligatorie circa la contribuzione di gara e la tracciabilità dei pagamenti, pena eventuali responsabilità penali od erariali.

Vi invitiamo, pertanto, al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui sopra, a procedere al perfezionamento di tutti i CIG acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.

Se avete bisogno di qualsiasi informazione potete, come sempre, rivolgervi all\'helpdesk.
Visualizza archivio