Linee guida sull'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

20 Marzo 2017

Linee guida sull'applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

In seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, il Consiglio dell\'ANAC ha ritenuto opportuno fare chiarezza relativamente agli obblighi di pubblicazione, emanando l\'8 marzo 2017 le Linee guida sull\'applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 (Determinazione n. 241 del 08/03/2017).

Va subito precisato che la determina si rivolge esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 dell\'art. 2/bis del d.lgs. 33/2013 ed agli Ordini Professionali mentre non è indirizzata alle società in controllo pubblico, agli enti pubblici economici ed agli altri soggetti di cui al comma 2 dell’art. 2/bis. Per questi soggetti l\'applicazione delle medesime disposizioni sarà trattata con successive linee guida.

 

Il nuovo art.14 estende notevolmente il bacino di destinatari, comprendendo, ora: i titolari di incarichi politici; i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito; i titolari di incarichi dirigenziali; i titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali formalmente attribuite.

Bisogna, però, fare alcune precisazioni:
  • con riferimento ai Titolari di incarichi politici, non vi sono novità rispetto alla norma precedente alla modifica, si conferma l\'applicazione anche agli organi politici di carattere non elettivo, di livello statale, regionale o locale. Si conferma che i titolari di incarichi politici nei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti, i loro coniugi non separati e i parenti entro il secondo grado, non siano tenuti alla pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali, mentre restano fermi gli altri obblighi.
 
  • per i Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, si applicano tutti gli obblighi previsti al comma 1 dall\'art.14 (compresi gli obblighi previsti dalla lettera f) e cioè dati della situazione patrimoniale e copia dichiarazione dei redditi), ad eccezione dei casi in cui tali incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito. Si precisa che l\'incarico o la carica si intende gratuita anche nel caso in cui venga corrisposto un gettone di presenza che costituisca un mero rimborso delle spese sostenute per l\'espletamento dell\'incarico, salvo che non assuma un carattere indennitario con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali. La gratuità dell\'incarico deve essere prevista da disposizioni normative e statutarie, non rilevando la scelta personale di rinunciare al compenso.
 
  • le disposizione del comma 1 si applicano anche ai Titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall\'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, ai dirigenti interni ed esterni all\'amministrazione e ai dirigenti a cui non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall\'ordinamento. Per ragioni di parità di trattamento all\'interno dello stesso Ente, l\'obbligo previsto alla lettera f) del comma 1, ossia quello di rendere le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, non andrà adempiuto dai dirigenti di comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti e, per le ridotte dimensioni delle istituzioni scolastiche, anche dai dirigenti scolastici.
    Relativamente ai Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione degli Organi di indirizzo, l\'ANAC ritiene, che a tali soggetti sia applicabile il regime di trasparenza di cui alle lett. da a) ad e) del co. 1 dell’art. 14, dal momento che il più restrittivo regime che comprende anche la pubblicità di cui alla lett. f) risulta escluso.
E\' d\'obbligo un chiarimento in merito alla dirigenza sanitaria, per la quale erano sorti dei dubbi in seguito alle modifiche del d.lgs. 97/2016, per un difetto di coordinamento normativo (ricorderete, ne abbiamo parlato QUI). In effetti, ANAC conferma l\'interpretazione secondo cui, al fine di evitare trattamenti diversi fra comparti, il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14.
 
  • sono sottoposti agli stessi obblighi anche i Titolari di posizioni organizzative, cioè quei dipendenti ai quali i dirigenti, per esigenze di servizio, abbiano delegato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze, o in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali attribuite con provvedimento formale (ad esempio nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale).  Anche in questo caso è prevista l\'eccezione nei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti, nel qual caso i titolari di posizioni organizzative non devono pubblicare le attestazioni patrimoniali e le dichiarazione dei redditi. Invece, per i titolari di posizione organizzativa che non svolgono funzioni dirigenziali, è previsto il solo obbligo di pubblicazione del curriculum vitae.

Quindi, riepilogando, in base a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC :

  • i titolari di incarichi politici;
  • i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito;
  • i titolari di incarichi dirigenziali;
  • i titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali formalmente attribuite;
  • i Dirigenti Scolastici
  • I Responsabili di Uffici di diretta collaborazione
  • Il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse di Enti del SSN

sono tenuti alla pubblicazione di:

a) atto di nomina o di proclamazione, con l\'indicazione della durata dell\'incarico o del mandato elettivo; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura connessi all\'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati relativi all\'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l\'indicazione dei compensi spettanti;

inoltre

  • i titolari di incarichi politici, i titolari di incarichi dirigenziali e di titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali formalmente attribuite nei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti;
  • il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse di Enti del SSN
  • i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito

pubblicheranno anche

f) dichiarazioni di cui all\'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventuale evidenza del mancato consenso.

Con riferimento a queste ultime dichiarazioni, i soggetti destinatari della norma, in caso di cessazione dell\'incarico, sono tenuti a depositare entro tre mesi dalla cessazione una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione e una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

Tutti i Dirigenti, senza alcuna eccezione, dovranno inoltre comunicare annualmente l’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A tale obbligo corrisponde quello dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato. Per “emolumenti complessivi”, il d.P.C.M del 23 marzo 2012 e le circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n.3/2014 riguardanti, tra l’altro, l’applicazione dell’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011, hanno fornito alcune indicazioni chiarendo che «sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza»

Vi ricordiamo che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione previsti all\'art.14, è prevista l\'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro  nei confronti dei soggetti tenuti alla comunicazione o alla pubblicazione dei dati (art. 47 d.lgs 33/2013).

Tutti i dati richiesti dalla normativa di cui abbiamo parlato devono essere pubblicati, per i nuovi destinatari, entro il 30 aprile 2017, mentre per i soggetti che già prima della modifica erano destinatari di tali disposizioni, la pubblicazione deve essere effettuata secondo le scadenze già previste.

Vi invitiamo, pertanto, ad affrettarvi, e, per qualsiasi dubbio, a rivolgervi al nostro helpdesk. Nei prossimi giorni saranno resi disponibili i nuovi modelli per la raccolta dati in formato pdf editabile.

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