FOIA Eccezioni all'accesso generalizzato

10 Marzo 2017

FOIA Eccezioni all’accesso generalizzato - quarto appuntamento

Oggi, per la nostra trattazione riguardo l\'accesso civico, approfondiremo il tema delle Eccezioni all’accesso generalizzato

Difatti, la regola dell’accessibilità può subire delle eccezioni davanti alle quali le amministrazioni devono (se eccezioni assolute) o possono (se eccezioni relative) rifiutare l’accesso generalizzato.

Si noti che nel caso di eccezioni relative l’accesso è rifiutato, mentre nel caso di eccezioni assolute l’accesso è direttamente escluso dalla legge.

Capiamo allora che la chiara identificazione di tali eccezioni rappresenta un elemento decisivo per consentire la corretta applicazione della normativa di cui parliamo.

Possiamo distinguere:

? Eccezioni assolute (art. 5bis, comma 3, decreto trasparenza)

L’accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l\'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all\'art. 24, comma 1, Legge 241/90 (vedi infra).

In questi casi è lo stesso Legislatore ad individuare interessi fondamentali e prioritari dinanzi ai quali è possibile (anzi, obbligatorio) comprimere il diritto all’accessibilità.

? Eccezioni relative (art. 5bis, commi 1 e 2, decreto trasparenza)

Sono anche dette eccezioni “qualificate” e si tratta di ipotesi in cui è necessario tutelare un interesse pubblico o privato che potrebbe essere leso dall’esercizio incondizionato del diritto di accesso.

Così, l’accesso civico  è rifiutato se il diniego è necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l\'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d\'autore e i segreti commerciali.

Individuata la possibile presenza di un’eccezione (assoluta o relativa), l’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà porsi una serie di interrogativi:

  • qual è, tra quelli indicati dalla norma, l’interesse che potrebbe venire pregiudicato?
  • il pregiudizio così individuato dipende direttamente dalla messa a disposizione dell’informazione richiesta?
  • tale pregiudizio è un evento altamente probabile o soltanto possibile?

Detta valutazione, proprio perché relativa all’identificazione di un pregiudizio in concreto, deve essere compiuta con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso e al contesto pratico in cui l’informazione viene resa accessibile.

Ecco per quale motivo, se il pregiudizio riguarda soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l\'accesso agli altri dati o alle altre parti (art. 5bis, comma 4, decreto trasparenza), magari utilizzando la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati.

Per le stesse ragioni, il decreto trasparenza ci spiega che il diniego dell’accesso non è giustificato, se ai fini della protezione di tale interesse è sufficiente il differimento dello stesso per la tutela degli interessi considerati dalla norma (art. 5-bis, comma 5), proprio perché i limiti operano nell’arco temporale nel quale la tutela è giustificata in relazione alla natura del dato di cui si chiede l’accesso. Non può escludersi, infatti, che il pregiudizio possa sorgere in un determinato momento e svanire se l’accesso viene consentito in un momento successivo.

 

Accoglimento e diniego dell’istanza di accesso: obbligo di motivazione

Nei casi in cui l’amministrazione intenda dare risposta totalmente o parzialmente negativa occorrerà motivare la scelta in maniera congrua e completa, specificando su quale eccezione (assoluta o relativa) è fondata la scelta.

Potrebbero esistere casi (tassativamente ristretti) in cui è pregiudizievole dell’interesse coinvolto persino imporre all’amministrazione anche solo il confermare o negare di essere in possesso di alcuni dati o informazioni (si pensi, ad esempio, al caso di informazioni su indagini in corso): in queste ipotesi – ripetiamo, di stretta interpretazione – è quantomeno opportuno che l’amministrazione indichi le categorie di interessi pubblici o privati che si intendono tutelare e, almeno, le fonti normative che prevedono l’esclusione o la limitazione dell’accesso.

Attenzione: anche in caso di accoglimento dell’istanza di accesso occorre che l’amministrazione motivi la propria scelta, soprattutto nelle ipotesi in cui la richiesta coinvolge diritti di soggetti terzi che, come controinteressati, sono stati coinvolti ai sensi dell’art. 5 comma 5 del decreto trasparenza.

Nel darvi appuntamento al prossimo approfondimento, vi ricordiamo che per qualsiasi dubbio o chiarimento potete rivolgervi al nostro helpdesk.
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