FOIA: oggetto accesso generalizzato
27 Febbraio 2017FOIA: oggetto accesso generalizzato - continuiamo con i nostri approfondimenti
L’art. 5, comma 3 del decreto sulla trasparenza specifica qual è l\' oggetto dell\'accesso generalizzato , spiegando che l\'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
La richiesta non può dunque essere né generica né meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Al contrario, l’istanza deve consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.
Allo stesso modo, nel caso in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione.
Inoltre, notiamo che l’accesso documentale ex Legge 241/90 si riferisce ai soli “documenti amministrativi”, mentre il decreto trasparenza estende l’accesso civico semplice e e generalizzato anche ai “dati” e alle “informazioni”.
Per “dati” dobbiamo intendere il dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico su cui è incorporato e a prescindere dal modo in cui esso è prodotto o conservato.
Per “informazioni”, invece, devono considerarsi rielaborazioni di dati detenuti dalle amministrazioni e contenuti in distinti documenti.