FOIA: soggetti obbligati accesso generalizzato

15 Febbraio 2017

FOIA: soggetti obbligati accesso generalizzato - secondo appuntamento di approfondimento

Il d.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016) indica i soggetti dell\'accesso generalizzato , nei confronti dei quali, cioè, è possibile attivare l’accesso civico.

In primo luogo troviamo le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1), da intendersi come tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, comprese le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ancora, la normativa indica una serie di soggetti a cui la disciplina della trasparenza si applica “in quanto compatibile”, ma attenzione: tale “compatibilità” si riferisce semplicemente alla necessità di trovare soluzioni che riescano a coordinare in modo efficiente gli obblighi di pubblicazione con gli aspetti organizzativi e funzionali dei soggetti destinatari. Non si tratta, dunque, di una limitazione all’accesso generalizzato, che deve ritenersi senza dubbio un istituto “compatibile” con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati.

Ecco gli altri soggetti coinvolti: a) enti pubblici economici e ordini professionali ( 2-bis, comma 2);

b) società in controllo pubblico, cioè quelle disciplinate dal d.lgs. 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e altri enti di diritto privato assimilati ( 2-bis, comma 2), ossia le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

c) società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati ( 2-bis, comma 3): le prime sono quelle disciplinate dal d.lgs. 175/2016, mentre i secondi corrispondono alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Per questi soggetti – lettera c) – il decreto trasparenza precisa che la disciplina dell’accesso civico si applica “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”: in sostanza, l’intento del legislatore è quello di garantire che la cura concreta di interessi della collettività, anche ove affidati a soggetti esterni all’apparato amministrativo vero e proprio, rispondano comunque a principi di imparzialità, del buon andamento e della trasparenza (in tali attività possono rientrare quelle qualificate come tali da una norma di legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti delle società, l’esercizio di funzioni amministrative, la gestione di servizi pubblici nonché le attività che pur non costituendo diretta esplicazione della funzione o del servizio pubblico svolti sono ad esse strumentali.

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