FOIA: soggetti obbligati accesso generalizzato
15 Febbraio 2017FOIA: soggetti obbligati accesso generalizzato - secondo appuntamento di approfondimento
Il d.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016) indica i soggetti dell\'accesso generalizzato , nei confronti dei quali, cioè, è possibile attivare l’accesso civico.In primo luogo troviamo le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1), da intendersi come tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, comprese le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Ancora, la normativa indica una serie di soggetti a cui la disciplina della trasparenza si applica “in quanto compatibile”, ma attenzione: tale “compatibilità” si riferisce semplicemente alla necessità di trovare soluzioni che riescano a coordinare in modo efficiente gli obblighi di pubblicazione con gli aspetti organizzativi e funzionali dei soggetti destinatari. Non si tratta, dunque, di una limitazione all’accesso generalizzato, che deve ritenersi senza dubbio un istituto “compatibile” con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati.
Ecco gli altri soggetti coinvolti: a) enti pubblici economici e ordini professionali ( 2-bis, comma 2);b) società in controllo pubblico, cioè quelle disciplinate dal d.lgs. 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e altri enti di diritto privato assimilati ( 2-bis, comma 2), ossia le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
c) società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati ( 2-bis, comma 3): le prime sono quelle disciplinate dal d.lgs. 175/2016, mentre i secondi corrispondono alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.