ANAC Accertamento incompatibilità ed inconferibilità
04 Ottobre 2016ANAC Accertamento incompatibilità ed inconferibilità - Linee guida
Tra le diverse misure di prevenzione della corruzione che è opportuno affrontare, trattiamo la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, richiamata anche dal PNA 2016 di recente approvato dall’ANAC e approfondita dalla stessa nella delibera 833 del 3 agosto 2016.
Tale disciplina risponde alla necessità di prevenire situazioni anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi ed ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, in ogni amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, relativamente a: - incarichi amministrativi di vertice, - incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni; - incarichi di amministratore.
Per tale motivo è richiesto, al soggetto cui è conferito uno di questi incarichi, di rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, dichiarazione che dovrà essere pubblicata sul sito dell\'ente, e che costituisce condizione di efficacia dell\'incarico stesso (art. 20 d.lgs. n. 39/2013). Ciò significa che, qualora manchi la pubblicazione sul sito, anche in assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, l\'atto di conferimento sarà inefficace.
L\'accertamento del rispetto della disciplina, spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e, in via collaborativa e sussidiaria, all\'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Nel caso in cui questi rilevi l\'esistenza di una causa di inconferibilità, la nomina viene dichiarata nulla e prende avvio il procedimento di contestazione, nei confronti sia del soggetto cui l\'incarico è stato conferito, sia dei soggetti che componevano, all\'atto di nomina, l\'organo che lo ha conferito, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza. I soggetti cui è stato conferito l\'incarico, invece, in un arco di tempo congruo, in genere non inferiore a cinque giorni, hanno la possibilità di presentare documenti a discolpa che consentano l\'esercizio del diritto di difesa.
Nel caso, invece, venga rilevata l\'esistenza di una causa di incompatibilità, l’art. 19 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso un termine di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del RPC, dell’insorgere della causa di incompatibilità.
Per evitare ciò, con l\'art. 20, si impone che colui al quale è conferito l\'incarico, rilasci, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dal decreto.
Tale dichiarazione, ad ogni modo, non esonera, chi conferisce l\'incarico, dall\'accertamento dell\'effettiva veridicità di quanto dichiarato dal soggetto, il quale potrebbe comunque dichiarare il falso, incorrendo in responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, nonché nell\'impossibilità di ricoprire per i successivi cinque anni alcuno degli incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013.