Nuovi obblighi di pubblicazione di provvedimenti amministrativi

30 Giugno 2016

Nuovi obblighi di pubblicazione di provvedimenti amministrativi - Le modifiche al decreto Trasparenza - art. 23

Con le modifiche del d.lgs. 97/2016 al decreto Trasparenza 33/2013, sono previsti Nuovi obblighi di pubblicazione di provvedimenti amministrativi all\'art. 23. Più precisamente, vanno pubblicati, ora, solo gli elenchi semestrali dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, indicando:
  • nel caso di affidamento di lavori, forniture e servizi, vanno pubblicati scelta del contraente e modalità di selezione (secondo quanto previsto dal nuovo d.lgs. 50/2016);
  • accordi dell\'amministrazione con privati o con altre amministrazioni pubbliche stipulati ai sensi degli artt.11 e 15 della legge. 241/1990, ossia accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento e accordi fra pubbliche amministrazioni.
Non vanno più pubblicati, dunque, i provvedimenti di autorizzazione o concessione (prima previsti alla lettera a, ora soppressa) e i provvedimenti relativi a concorsi e prove selettive (prima previsti alla lettera c, ora soppressa). Viene, inoltre, abrogato il comma 2, per cui non vi è più l\'obbligo di pubblicare oggetto, eventuale spesa prevista ed estremi dei documenti relativi al procedimento, di cui era prevista la pubblicazione in una scheda sintetica. Vi ricordiamo che il termine per l\'adempimento alle nuove disposizioni è previsto per dicembre 2016. Per aiutarvi nel corretto adempimento, abbiamo già provveduto ad aggiornare il nostro software, buon lavoro!
Per maggiori informazioni o chiarimenti potete rivolgervi all\'helpdesk.
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