Nuovi obblighi titolari posizioni organizzative

19 Giugno 2016

Nuovi obblighi titolari posizioni organizzative - Le modifiche al decreto Trasparenza - art.14

Come accennato, continuiamo ad illustrare le modifiche apportate all\'art. 14 dal d.lgs. 97/2016.   A chi si rivolge

Con le modifiche del d.lgs. 97/2016 , gli obblighi previsti in precedenza per i soli organi di indirizzo politico subiscono una notevole estensione, soprattutto per quanto riguarda i titolari di posizioni organizzative. Prima della modifica, all\'art.10 era prevista la pubblicazione esclusivamente dei curricula dei titolari di posizioni organizzative. Con la FAQ 6.9 l\'ANAC estese gli obblighi previsti per gli incarichi dirigenziali ai predetti titolari nel caso questi fossero stati formalmente incaricati di funzioni dirigenziali (ai sensi dell\'art. 109, c.2 del d.lgs. 267/2000). In seguito alla modifica al 33/2013 questa eventualità è stata espressamente prevista ed ulteriormente estesa al nuovo art. 14, c. 1-quinquies, dove viene specificato che gli obblighi qui previsti devono essere applicati anche ai titolari di posizioni organizzative quando sono delegati ex art.17 del d.lgs. 165/2001, o nei casi previsti dal d.l. 78/2015, e in ogni altro caso in cui siano svolte funzioni dirigenziali. Quest\'ultimo punto suscita alcuni interrogativi circa l\'applicabilità a tutti i casi in cui siano svolte funzioni dirigenziali anche ove non dovesse esserci delega formale; riteniamo, quindi, opportuno procedere ad una attenta riflessione basata sull\'analisi dei processi interni a ciascun ente.

  Obblighi previsti per chi svolge funzioni dirigenziali Con riferimento ai soggetti sopra indicati, vanno pubblicati, ai sensi dell\'art.14:
  • con aggiornamento tempestivo - atto di nomina indicando la durata dell\'incarico ; - curriculum; - compensi di qualsiasi natura connessi alla carica; - importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; - dati relativi all\'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti;
  • con aggiornamento annuale: - dichiazione riguardante diritti reali su beni immobili, mobili registrati, titolarità di imprese, azioni o quote di partecipazione in società, esercizio di funzioni di amministratore o sindaco in società (con variazioni rispetto all\'anno precedente); - copia dell\'ultima dichiarazione dei redditi.
Termini pubblicazione

I termini previsti per la pubblicazione di quanto richiesto sono di tre mesi  dal conferimento dell\'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell\'incarico, ad eccezione delle informazioni riguardanti la situazione patrimoniale che restano pubblicate fino alla cessazione dell\'incarico o del mandato. Decorsi questi termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell\'art. 5.

  Sanzioni

Le sanzioni per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati finora trattati, sono previste dall\'art. 47 che prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del soggetto responsabile della mancata comunicazione, mentre il mancato rispetto dell\'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Tali sanzioni saranno irrogate direttamente da ANAC in base a quanto stabilito dal nuovo disposto dell\'art. 47, c. 3. Vi ricordiamo che il termine per l\'adeguamento a queste nuove disposizioni è di 6 mesi a partire dal 23 giugno 2016.

Per i titolari di posizione organizzativa senza esercizio di funzioni dirigenziali resta il solo obbligo di pubblicazione dei curricula vitae.

Per maggiori chiarimenti è a vostra disposizione l\'helpdesk.
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