Nuovi obblighi titolari incarichi amministrazione e direzione o governo

17 Giugno 2016

Nuovi obblighi titolari incarichi amministrazione e direzione o governo - Le modifiche al decreto Trasparenza - art.14

Ecco le ulteriori novità previste all\'art.14.   A chi si rivolge Con le modifiche del d.lgs. 97/2016 , per superare alcuni problemi interpretativi relativi all\'individuazione dei componenti organi di indirizzo politico-amministrativo destinatari dell\'obbligo, le previsioni dell\'art. 14 vengono meglio precisate distinguendo tra titolari di incarichi politici (anche se non di carattere elettivo) e  titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. Per questi ultimi si prevede inoltre che gli obblighi non si applichino nel caso in cui tali incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito.   Obblighi previsti  Con riferimento ai soggetti sopra indicati, vanno pubblicati, ai sensi dell\'art.14:
  • con aggiornamento tempestivo - atto di nomina o di proclamazione indicando la durata dell\'incarico o del mandato elettivo; - curriculum; - compensi di qualsiasi natura connessi alla carica; - importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; - dati relativi all\'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti; - dichiarazione riguardante le spese sostenute per la campagna elettorale;
  • con aggiornamento annuale: - dichiazione riguardante diritti reali su beni immobili, mobili registrati, titolarità di imprese, azioni o quote di partecipazione in società, esercizio di funzioni di amministratore o sindaco in società; - copia dell\'ultima dichiarazione dei redditi (con variazioni rispetto all\'anno precedente).
  Termini pubblicazione I termini previsti per la pubblicazione di quanto richiesto sono di tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell\'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell\'incarico, ad eccezione delle informazioni riguardanti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che restano pubblicate fino alla cessazione dell\'incarico o del mandato. Decorsi questi termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell\'art. 5.   Sanzioni Le sanzioni per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati finora trattati, sono previste dall\'art. 47 che prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del soggetto responsabile della mancata comunicazione, mentre il mancato rispetto dell\'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. Tali sanzioni saranno irrogate direttamente da ANAC in base a quanto stabilito dal nuovo disposto dell\'art. 47, c. 3.   Vi ricordiamo che il termine per l\'adeguamento a queste nuove disposizioni è di 6 mesi a partire dal 23 giugno 2016.  
Per maggiori chiarimenti vi ricordiamo che  è sempre disponibile l\'helpdesk.
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