La Trasparenza nelle università non statali

L’ANAC con l’approvazione delle nuove FAQ del 7 luglio 2026 ha chiarito che le libere università erogano un servizio pubblico fondamentale e vanno quindi ricondotte, in base all’articolo 2-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013, alla categoria dei soggetti tenuti, secondo criteri di compatibilità, alla Trasparenza dell’attività di pubblico interesse svolta, nel caso in cui sia soddisfatto il requisito del bilancio di importo superiore a cinquecentomila euro.
Pertanto, le università non statali sono tenute ad osservare gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, escludono la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati), 32 (Servizi erogati), 35 (Attività e procedimenti), in quanto adempimenti riferiti all’attività di pubblico interesse svolta e compatibili con le funzioni esercitate.
Sono invece escluse dalla pubblicazione di dati, documenti e informazioni attinenti all’organizzazione.
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